FINANZIARIA 2004
Si riportano qui di seguito le
principali disposizioni della legge Finanziaria 2004, approvata il
22.12.2003 ed entrata in vigore l?1.1.2004, e del DL 269 del 30.09.2003
(c.d. ?collegato alla finanziaria?).
SANATORIE,
REGOLARIZZAZIONI E DEFINIZIONI FISCALI
Condono anni pregressi – Art.
2.44 finanziaria e Art. 34 DL 269
Il concordato per gli anni
pregressi, la dichiarazione integrativa ed il condono tombale per gli
anni di imposta dal 1997 al 2001 sono stati prorogati al 16.03.2004 per
dar modo ai contribuenti che non vi avessero ancora acceduto di
provvedere a tali definizioni. La finanziaria ha inoltre prorogato
all’anno d’imposta in corso al 31.12.2002 e la cui dichiarazione sia
stata presentata entro il 31.10.2003, le sanatorie sopra citate.
Va precisato che il 2002 non va obbligatoriamente sanato insieme al
quinquennio precedente a meno che il contribuente non voglia effettuare
il condono tombale (in tale ipotesi andranno infatti condonati tutti e 6
i periodi). L’importo risultante dalla sanatoria dovrà essere versato
entro il 16.03.2004. Resta in ogni caso possibile la rateizzazione per
importi superiori ad € 6.000,00 per le società ed € 3.000,00 per le
persone fisiche.
Omessi e ritardati versamenti
– Art. 2.45
E’ prorogata a tutti i
versamenti dovuti fino al 31.01.2004 la sanatoria prevista in caso di
omesso o ritardato versamento.
Sanatorie Imposte Dirette –
Art. 2.46
E’ prorogata al 16.03.2004 la
sanatoria prevista per le imposte indirette dovute in base a denunce e/o
dichiarazioni presentate entro il 30.09.2003. La sanatoria non è
possibile quando sia già stato notificato entro il 01.01.2004 avviso di
rettifica e liquidazione.
Regolarizzazione scritture
contabili – Art. 2.47
E’ prorogata al periodo in corso al 31.12.2002 e
la cui dichiarazione sia stata presentata entro il 31.10.2003, la
possibilità di procedere alla regolarizzazione delle scritture
contabili (es. magazzino, crediti, debiti ecc.) le cui variazioni
dovranno risultare nel bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2003.
Definizione avvisi di
accertamento, PVC ecc. – Art. 2.48
E’ possibile procedere alla
definizione degli avvisi di accertamento, degli avvisi di irrogazione
delle sanzioni, degli inviti al contraddittorio e dei pvc in essere
all’01.01.2004. Il pagamento dovuto per tale definizione dovrà essere
effettuato entro il 16.03.2004 e fino al 18.03.2004 è sospeso il termine
per la preposizione al ricorso.
Liti fiscali pendenti – Art.
2.49
E’ prorogata al 16.03.2004 la
chiusura delle liti fiscali pendenti in essere all’01.01.2004 ovvero a
quelle per le quali non vi sia al 30.10.2004 una sentenza passata in
giudicato. Le stesse liti fiscali sono sospese comunque fino al
30.04.2004 e fino a tale data è inoltre sospeso il termine per la
preposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni ecc.
Concordato fiscale preventivo
- Art. 2.10
La normativa prevede per il
contribuente la possibilità di aderire per il biennio 2003 – 2004 al
concordato preventivo. Tale istituto, cui si accede tramite apposita
comunicazione di adesione da presentarsi entro il 16.03.2004, consente
ai soggetti che vi aderiscono:
1) di sospendere l’obbligo di
emissione dello scontrino e della ricevuta fiscale (a meno che il
cliente non ne faccia richiesta o non sia a sua volta in possesso di
partita Iva);
2) di essere esclusi dall’accertamento analitico–presuntivo ed induttivo
(compresi quelli derivanti dagli studi di settore);
3) di creare una franchigia non accertabile in ogni caso pari al 50% del
reddito minimo.
Possono aderire al concordato tutti i contribuenti in attività alla data
del 31.12.2000 e risultanti congrui all’applicazione degli studi di
settore o dei parametri per l’anno 2001, con la possibilità di adeguarsi
adesso senza applicazione di sanzioni (tale adeguamento non è necessario
per chi abbia provveduto ad effettuare il condono per l’anno d’imposta
2002, art. 2.52). L’istituto non è applicabile ai contribuenti con
ricavi superiori ad € 5.164.569 ed ai contribuenti che nel 2001 o nel
2003 si sono avvalsi di regimi forfetari di determinazione
dell’imponibile o dell’imposta.
Per usufruire dei vantaggi derivanti dall’applicazione del concordato
preventivo è necessario soddisfare entrambe le seguenti condizioni:
- un ammontare di ricavi/compensi superiore a quelli dichiarati nel 2001
per almeno l’8% nel 2003 e per almeno il 13% nel 2004;
- un incremento del reddito rispetto al 2001 riper almeno il 7% nel 2003
e per almeno il 10,5% nel 2004.
Sull’incremento di reddito dichiarato negli anni 2003 e 2004 rispetto al
2001 sarà applicata un’ aliquota agevolata del 23% per le persone
fisiche e le società di persone con ricavi per il 2001 inferiori ai
100.000,00 € e del 33% per i contribuenti sopra questa soglia e per le
società di capitali. Tale incremento, inoltre, sarà esente dai
contributi previdenziali.
N.B. Per quanto riguarda la sospensione dell’obbligo di
emissione dello scontrino e della ricevuta fiscale, prevista per i
soggetti che aderiscono al concordato preventivo dalla data di
presentazione della comunicazione di adesione, si precisa che la mancata
emissione da parte di un soggetto che non aderisce a tale istituto è
punita con una sanzione pari al 100% dell’imposta corrispondente
all’importo non documentato con un minimo di € 516. Inoltre, in caso di
3 violazioni compiute in giorni diversi ma nell’arco di un quinquennio,
sarà sospeso l’esercizio dell’attività ovvero dell’autorizzazione
all’esercizio dell’attività per un periodo tra i 15 giorni e i 2 mesi.
Rivalutazione dei beni
d'impresa – Art. 2.25
E’ stata prorogata la
possibilità di rivalutare i beni di impresa. Potranno essere rivalutati
tutti i cespiti ammortizzabili o meno (non i beni merce), alcune
immobilizzazioni immateriali (restano esclusi i costi pluriennali quali
l’avviamento, la pubblicità, ecc.) e le immobilizzazioni finanziarie
costituite da quote o azioni in società controllate e collegate purché
presenti nel bilancio al 31.12.2002. La rivalutazione dovrà essere
eseguita per categoria omogenea di beni (e non per singoli beni)
raggruppati per anno di acquisizione e coefficiente di ammortamento.
Questo anche se nulla vieta di eseguire rivalutazioni diverse
nell’ambito di una stessa categoria.
Il massimo valore a cui rivalutare il bene è quello di mercato tenuto
conto anche della capacità produttiva e della effettiva possibilità di
utilizzo economico da parte dell’impresa. In bilancio la rivalutazione
comporterà un incremento del valore dei beni dell’impresa quindi un
incremento complessivo del patrimonio netto.
Fiscalmente il maggior valore attribuito ai beni comporterà un risparmio
di imposta conseguente all’incremento degli ammortamenti (civilistici e
fiscali) e di una riduzione di eventuali plusvalenze a decorrere dal
2003.
Il riconoscimento fiscale è subordinato al pagamento di un’imposta
sostitutiva del 19% (beni ammortizzabili) o del 15% (beni non
ammortizzabili).
Tale imposta dovrà essere versata in tre rate annuali rispettivamente
del 50% la prima (nel 2004) e del 25% le altre due (nel 2005 e nel
2006), da versarsi entro il termine di versamento del saldo delle
imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi. La rivalutazione
dovrà risultare da un apposito prospetto bollato e vidimato che dovrà
essere presentato, a richiesta, all’amministrazione finanziaria, dal
quale risultino i prezzi di costo e la rivalutazione compiuta.
Rivalutazione partecipazioni e
terreni – Art. 39 c. 14-undicies Dl 269
E’ prorogato il termine per
effettuare l’affrancamento delle partecipazioni non quotate e la
rivalutazione dei terreni posseduti all’01.01.03. A tal fine bisognerà
procedere ad una perizia di stima che quantifichi il valore a tale data.
L’imposta sostitutiva varia tra il 2% e il 4% per l’adeguamento del
valore delle partecipazioni (non qualificate e qualificate) mentre per i
terreni è del 4% (sull’intero valore da perizia).
Imposta sostitutiva sui
conferimenti – Art. 2.26
Srl e Spa che abbiano eseguito
conferimenti in doppia sospensione di imposta e che nell’esercizio in
corso alla data del 31.12.03 abbiano ancora iscritto in bilancio tali
beni, potranno procedere al riallineamento dei valori mediante il
pagamento di un’imposta sostitutiva del 12% per il conferente e del 9%
per la conferitaria. Tale imposta dovrà essere versata in tre rate
annuali rispettivamente del 50% la prima (nel 2004) e del 25% le altre
due (nel 2005 e nel 2006), da versarsi entro il termine di versamento
del saldo delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi.
Condono edilizio – Art. 32 DL
269
Entro il 31.03.2004 deve essere
presentata al Comune competente la domanda di definizione per il condono
edilizio. Ricordiamo a chi fosse interessato di rivolgersi ad un tecnico
di fiducia.
AGEVOLAZIONI
Agevolazione Tecno-Tremonti –
Art. 1 DL 269
I soggetti in attività alla
data del 02.10.2003 potranno godere di alcune detassazione del reddito
d’impresa 2004 tra cui:
- detassazione del 10% selle spese sostenute nel 2004 per ricerca e
sviluppo;
- detassazione di un ulteriore 30% dell’eccedenza delle spese sostenute
nel 2004 per ricerca e sviluppo rispetto alla media delle stesse spese
sostenute nei 3 periodi d’imposta precedenti;
- detassazione del 100% delle spese sostenute per la partecipazione a
fiere espositive realizzate all’estero;
- detassazione del 100% delle spese sostenute per stage aziendali
destinati a studenti.
Agevolazione per gli
autotrasportatori – Art. 16 DL 269
E’ prorogata a tutto il 2003 la
riduzione dell’accisa sul gasolio per autotrazione. La presentazione
della domanda di rimborso va presentata entro il 31.03.2004.
In alternativa al rimborso è previsto per l’autotrasportatore un credito
d’imposta da utilizzare in compensazione.
E’ inoltre prorogata al 2003 l’agevolazione connessa ai pedaggi
autostradali.
Agevolazione per Onlus e
Associazioni di Volontariato – Art. 20 DL 269
Sull’acquisto da parte di Onlus
di autoambulanze o di beni immobili destinati ad attività antincendio da
parte di vigili del fuoco volontari è applicata una riduzione del 20%
del prezzo di vendita di tali beni. La riduzione costituirà per il
venditore un credito d’imposta da utilizzare in compensazione.
Assegno per il secondo figlio
– Art. 21 DL 269
E’ riconosciuto un assegno pari ad € 1.000 per
ciascun figlio, escluso il primo, nato o adottato nel periodo 1.12.2003
– 31.12.2004.
Contributo per apparecchi in
tecnica digitale e apparecchi a trasmissione/ricezione a banda larga –
Artt. 4.1 e 4.2
A ciascun utente che nel corso
del 2004 provveda all’acquisto o al noleggio di un apparecchio ricevente
dei segnali televisivi in tecnica digitale terrestre è riconosciuto un
contributo pari ad € 150,00; il contributo è invece di € 75,00 per le
persone fisiche o giuridiche che nel 2004 provvedano all’acquisto o al
noleggio o detengano in comodato di un apparecchio per la trasmissione o
la ricezione a banda larga dei dati via Internet.
Contributo per l'acquisto di
un computer – Artt. 4.9, 4.10 e 4.11
E’ previsto un incentivo per i giovani che
compiono 16 anni nel 2004 e che vogliano acquistare un computer.
Sempre per l’acquisto di un computer dotato di collegamento internet è
riconosciuto un contributo di € 200,00 alle famiglie che nel 2002
abbiano dichiarato un reddito non superiore ad € 15.000,00. Inoltre è
previsto un incentivo per i docenti di scuole pubbliche ed università
statali che nel 2004 provvedano all’acquisto di un pc portatile.
Interventi nel settore dell'editoria – Artt. da 4.181 a 4.189
E’ introdotto un credito
d’imposta pari al 10% della spesa sostenuta nel 2004 per l’acquisto di
carta utilizzata per la stampa. Tale contributo riguardale imprese
editrici di quotidiani e periodici e gli editori di libri per l’acquisto
della carta necessaria.
AGRICOLTURA
Irap - Art. 2.1
E’ prorogata all’anno d’imposta
2003 la riduzione all’1,9% dell’aliquota Irap dovuta da agricoltori e
società agricole.
IVA - Art. 2.2
Sono prorogate all’anno
d’imposta 2004 le agevolazioni riguardanti il regime speciale Iva per
gli agricoltori (ossia la possibilità di liquidare l’Iva con metodo
forfetario qualsiasi sia il volume d’affari realizzato) e la possibilità
di avvalersi, sempre ai fini Iva, della gestione separata dell’imposta
in relazione ad attività diverse svolte nell’ambito di una medesima
impresa agricola.
Imposte indirette - Art. 2.3
Proroga al 31.12.04 delle
agevolazioni tributarie previste per le imposte di registro, ipotecarie
e catastali dovute in caso d’acquisto di terreni agricoli da parte di
coltivatori diretti.
Accise - Art. 2.4
Esenzione totale anche per
l’anno 2004 dell’accisa dovuta sul gasolio utilizzato dai produttori
agricoli per la coltivazione in serra.
Calamità naturali – Art. 4.20
E’ prevista la sospensione di
un anno del versamento dei contributi previdenziali per le imprese
agricole colpite da eventi eccezionali e calamità naturali verificatesi
fino al 30.09.2003.
ALTRE DISPOSIZIONI
FISCALI
Detrazioni Irpef sulle
ristrutturazioni – Artt. 2.15 e 2.16
E’ prorogata a tutte le spese
sostenute entro il 2004 l’agevolazione Irpef che consente una detrazione
di imposta del 41% (invece del precedente 36%) delle spese sostenute per
gli interventi di ristrutturazione edilizia. E’ inoltre aumentato da €
48.000,00 ad € 60.000,00 il tetto massimo di spesa a cui far riferimento
per la detrazione (tetto naturalmente complessivo delle spese già
agevolate nei passati esercizi). Per avvalersi di tale detrazione è
necessario presentare un’apposita comunicazione prima dell’inizio dei
lavori.
Si ricorda che tale agevolazione riguarda anche gli acquisti di unità
immobiliari in edifici ristrutturati da imprese purché gli interventi
siano terminati entro il 31.12.2004 e la cessione avvenga entro il
30.06.2005. In questo caso la detrazione spetterà sul 25% del prezzo di
acquisto ma sempre nel limite massimo di € 60.000,00.
Clausola di salvaguardia Irpef
– Art. 2.12
E’ prorogata al 2004
l’esclusione dal reddito complessivo di un importo pari ad € 3.000,00.
Tale importo aumenta ad € 7.000,00 per i titolari di pensione,
ad € 7.500,00 per i dipendenti e per i redditi assimilati a questi (per
es. le co.co.co.), ad € 4.500,00 per i professionisti e le imprese in
contabilità semplificata.
E’ però sempre necessario verificare se ci sono le condizioni per
l’applicabilità di detta riduzione.
Riduzione Irpef per i
pensionati – Art. 2.28
Sono esenti dal versamento
dell’Irpef i pensionati la cui pensione non superi i € 7.500 ed il cui
reddito sia composto esclusivamente da redditi da pensione, abitazione
principale e terreni (per questi ultimi nel limite reddituale di €
185,92). Qualora il reddito da pensione sia superiore ai 7.500,00 euro
ma non ai 7.800,00, non sarà dovuta la parte di Irpef netta
eventualmente eccedente la differenza tra il reddito complessivo e la
sommatoria dei redditi di terreni e da abitazione principale e i citati
7.500,00 euro.
Rimborso Crediti Irpef / Irpeg
– Art. 2.58
L’Agenzia delle Entrate
provvederà alla liquidazione dei crediti Irpef ed Irpeg richiesti a
rimborso fino al 30.06.1997 anche se già caduti in prescrizione. Per
tali crediti non sarà dunque necessario che il contribuente provveda
all’invio di alcun sollecito al fine di evitare la succitata
prescrizione del credito.
Rimborsi Iva e durata delle
garanzie – Art. 9 DL 269
La garanzia prestata per
ottenere il rimborso del credito annuale o infrannuale Iva deve avere
una durata pari a 3 anni ovvero, se inferiore, al periodo mancante al
termine di decadenza dell’accertamento.
Iva su autovetture e
ciclomotori – Art. 2.17
E’ prorogata a tutto il 2004 la
detrazione parziale dell’Iva sull’acquisto, l’importazione, il leasing
ed il noleggio di autovetture, ciclomotori e motocicli. Si ricorda che
la percentuale di detraibilità dell’Iva è del 10% (aumentata al 50% nel
caso di veicoli con propulsori non a combustione interna).
Accertamenti ICI – Art. 2.33
Passa dal 31.12.2003 al
31.12.2004 il termine previsto per l’accertamento e le liquidazioni ICI
relative all’anno 1999 e seguenti.
ALTRO
Società e sanzioni tributarie
– Art. 7 DL 269
Gli amministratori e i
dipendenti di società di capitali non sono più ritenuti personalmente
responsabili per le sanzioni amministrative (non per le penali)
derivanti dalla violazione di disposizioni tributarie. Il principio
della personalità della sanzione rimane solo in capo agli imprenditori
individuali, ai lavoratori autonomi e alle società di persone.
Familiari collaboratori
dell'artigiano – Art. 21 c. 6-ter DL 269
Agli artigiani iscritti
all’albo è consentito avvalersi della collaborazione occasionale di
familiari entro il terzo grado, in caso di temporanea impossibilità a
svolgere la propria attività, per un periodo complessivo non superiore a
90 giorni in un anno. La collaborazione deve essere a titolo gratuito e
il collaboratore dovrà essere iscritto all’INAIL.
Dichiarazioni di successione –
Art. 39 c. 14-octies DL 269
Passa da 6 a 12 mesi il termine
per la presentazione della dichiarazione di successione.
De Tax – Art. 19 DL 269
Per gli acquisti effettuati in negozi
convenzionati con enti/associazioni che svolgono attività etiche, il
consumatore potrà dare il proprio assenso affinché l’1% dell’Iva
relativa agli acquisti venga destinata a tali enti/associazioni.
Fondo promozionale del "Made in Italy" – Artt.
4.61
E’ istituito un apposito fondo
per la salvaguardia dei prodotti tipicamente italiani anche attraverso
la regolamentazione dell’indicazione di origine o l’istituzione di un
apposito marchio a tutela delle merci integralmente prodotte sul
territorio italiano.
Tasso di interesse legale
A partire dall’1.1.04 il tasso
di interesse legale passa dal 3% al 2,5%.
Enasarco
Con decorrenza 1.1.04
l’aliquota da applicarsi per i contributi Enasarco di agenti e
rappresentanti passa dal 11,5% al 12,5% (50% a carico dell’azienda e 50%
a carico dell’agente/rappresentante. A partire dal 1° gennaio 2004
variano anche gli imponibili minimali e massimali su cui calcolare il
contributo; per i contributi dovuti sulle provvigioni maturate da questa
data di dovranno quindi utilizzare i seguenti importi:
Agenti
|
Reddito / Minimale
|
Reddito / Massimale
|
Monomandatari |
€. 1.984,00 / €. 248,00
|
€. 24.548,00 / €. 3.068,00
|
Plurimandatari |
€. 992,00 / €. 124,00
|
€. 14.827,00 / €. 1.753,00
|
CO.CO.CO
Si ricorda che a seguito della riforma Biagi
illustrata nella nostra circolare n. 8 del 2003, a partire
dall’1.1.2004 vanno rivisti tutti i contratti di collaborazione
coordinata e continuativa in essere (ad esclusione di quelli degli
amministratori, professionisti iscritti in albi, sportivi dilettanti e
pensionati).
Intrasta annuale
Il 31 gennaio 2004 scade il termine per la
presentazione degli elenchi Intrastat dell’intero anno 2003 per i
contribuenti con obbligo annuale (ossia per i soggetti che nel 2002
hanno realizzato cessioni e acquisti intracomunitari per un ammontare
complessivo non superiore rispettivamente a 40.000,00 e 150.000,00
euro). Si ricorda che le date di presentazione degli elenchi intrastat
per i contribuenti mensili e trimestrali sono rispettivamente il 20 ed
il 31 gennaio.
Scontrino "Negativo"
L’Agenzia delle Entrate ha
chiarito il sistema da utilizzarsi in caso di reso di merce venduta
mediante emissione dello scontrino fiscale: la proceduta consiste
sostanzialmente nell’emissione di uno scontrino “negativo” (ossia con
imponibile ed iva con segno meno) e nella sua registrazione nel registro
dei corrispettivi (riducendo quindi il totale giornaliero). Chi fosse
interessato ad utilizzare la procedura è pregato di contattare lo Studio
per avere un prospetto completo dell’iter da seguire.
IVA su manutenzioni e
ristrutturazioni edilizie
Dal 1° gennaio 2004 l’aliquota
Iva da applicarsi sugli interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria è il 20%, anche su fatture relative a lavori di
manutenzione iniziati prima di tale data.
TIPO DI INTERVENTO SU FABBRICATI
|
ABITATIVI
|
ALTRI
|
Manutenzione ordinaria e straordinaria |
20%
|
20%
|
Restauro e risanamento
conservativo, ristrutturazione edilizia e conservativa:
- contratto di appalto
- contratto di subappalto
- prestazioni professionali
- cessione di beni finiti
- cessione di altri beni e materiali |
10%
10%
20%
10%
20%
|
10%
10%
20%
10%
20%
|
Opere direttamente
finalizzate al superamento o all'eliminazione delle barriere
architettoniche:
- relative a prestazioni e
cessioni di beni finiti
- cessione di altri beni e materiali |
4%
20%
|
4%
20%
|
|