Circolare n. 1
Redditi immobiliari:
stretta sulle locazioni
A partire
dall’01/01/2005 viene definito un criterio automatico per la
determinazione del limite minimo dei canoni di locazione al di
sopra del quale sono inibiti i poteri di accertamento da parte
degli organi di competenza.
Accertamento ai
fini delle imposte dirette: qualora il reddito
dell’immobile locato indicato in dichiarazione dei redditi sia
non inferiore al maggiore dei seguenti importi:
all’Ufficio è
preclusa l’attività di accertamento del reddito immobiliare.
Quindi se il canone di locazione è 100 e il 10% del valore
dell’immobile è 90, per essere al sicuro dall’accertamento
(che non è automatico; l’Ufficio deve provare un maggior
canone) non potrò dichiarare 85 (cioè il canone abbattuto del
15%), bensì almeno 90.
Viene inoltre previsto che in caso di omessa registrazione del
contratto di locazione dell’immobile, si presume, salvo prova
contraria, l’esistenza del rapporto di locazione anche per i
quattro anni precedenti a quello nel corso del quale è stato
effettuato l’accertamento e ai fini della determinazione del
canone si assume il 10% del valore dell’immobile.
Le citate norme non si applicano ai contratti stipulati o
rinnovati in base a convenzione tra organizzazioni della
proprietà edilizia e dei conduttori (art. 2, c. 3 e art. 4 cc.
2 e 3, L. 431/1998).
Per i nuovi contratti, la mancata registrazione, rende nulli i
contratti.
Per determinare il valore sul quale poi calcolare il 10% per
l’eventuale base imponibile ai fini delle imposte dirette
occorre moltiplicare la rendita catastale non rivalutata per:
-
Negozi (C/1) ed E: 42,48;
-
Uffici (A/10) e gruppo D (es.:
opifici, alberghi, residence, …): 63,00;
-
Abitazioni e altri fabbricati (da
C/2 a C/7 e gruppo B): 126;
-
Terreni non edificabili (R.D.):
112,50 (ci sono ancora dei dubbi).
Revisione del
classamento: i Comuni devono richiedere agli Uffici
provinciali dell’Agenzia del Territorio la revisione del
classamento quando il valore catastale medio ai fini Ici delle
microzone comunali si discosta significativamente dai valori
di mercato.
Accertamento ai fini dell’imposta di registro: l’Ufficio non
può rideterminare l’imposta di registro se l’ammontare del
canone di locazione risultante dal contratto è non inferiore
al 10% del valore catastale dell’immobile.
Le suddette nuove disposizioni non trovano applicazione per i
contratti ad uso abitativo, stipulati o rinnovati con
l’assistenza delle associazioni di categoria.
Per determinare il valore sul quale calcolare il 10% che
costituirà la base imponibile ai fini dell’imposta di registro
(per i contratti di locazione) occorre moltiplicare la rendita
catastale non rivalutata per:
-
Negozi (C/1) ed E: 42,84;
-
Uffici (A/10) e gruppo D (es.:
opifici, alberghi, residence, …): 63;
-
Terreni non edificabili: 112,50;
-
Prima casa: 115,50;
-
Abitazioni e altri fabbricati (da
C/2 a C/7 e gruppo B): 126.
Comunicazione di
cessione fabbricati. Si tratta della comunicazione che il
venditore o il locatario deve effettuare entro 48 ore
dall’atto per motivi di pubblica sicurezza agli organi
competenti (es. presso i vigili del Comune dove è situato
l’immobile). E’ possibile ottenere gratuitamente la versione
informatizzata del modello di comunicazione di cessione
fabbricato (sito
www.agenziaentrate.it); la
comunicazione è effettuata mediante la compilazione in formato
elettronico del relativo modello con trasmissione telematica
diretta all’Agenzia delle Entrate (che rilascerà ricevuta
telematica). In attesa della messa a disposizione dei
necessari sistemi informatici è necessario continuare a
presentare la tradizionale denuncia su supporto cartaceo
all’autorità locale di pubblica sicurezza
Tale comunicazione è obbligatoria anche per le agenzie
immobiliari, con riferimento alle cessioni di cui esse
siano direttamente a conoscenza, anche per quelle inferiori a
un mese (vedi affitti): in caso di omissione si applica la
sanzione amministrativa da 103,29 a 1.549,37 euro; in caso di
seconda sanzione, su segnalazione dell’Agenzia delle entrate
il sindaco del comune dispone nei confronti degli agenti
immobiliari inadempienti la sospensione per un mese della loro
attività.
Tutti coloro che hanno locato immobili, verifichino la
congruità dei canoni di locazione per evitare accertamenti da
parte degli Uffici finanziari, per i quali gli stessi potranno
avvalersi di verifiche bancarie.
Studi di settore:
soggetti con ricavi non superiori ad € 516.456,90
Vengono previsti
nuovi criteri di accertamento sulla base degli studi di
settore che si applicano già dal periodo di imposta in corso
al 31/12/2004.
Essi possono essere effettuati:
- nei confronti degli esercenti
attività di impresa in regime di contabilità ordinaria,
anche per effetto di opzione, e degli esercenti arti e
professioni, quando per due anni (anche non consecutivi)
nell’arco di un triennio (compreso l’anno da accertare),
l’ammontare dei ricavi o dei compensi da studi risulta
superiore a quelli dichiarati; tale tipo di controllo fino
ad ora previsto per i soli contribuenti in contabilità
ordinaria per opzione e per i professionisti, è stato
quindi esteso a anche ai soggetti in contabilità ordinaria
per natura;
- nei confronti degli esercenti
attività di impresa in regime di contabilità ordinaria,
anche per effetto di opzione, quando emergono
significative situazioni di incoerenza rispetto ad indici
di natura economica, finanziaria o patrimoniale
individuati con provvedimento dell’Agenzia delle entrate.
Adeguamento:
sarà possibile in ogni periodo fatto salvo il pagamento, entro
il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi, di
una maggiorazione del 3%, calcolata sulla differenza tra i
ricavi o i compensi derivanti dall’applicazione degli studi di
settore e quelli annotati nelle scritture. Tale penalità non è
richiesta nel caso in cui la differenza non risulta superiore
al 10% dei ricavi o compensi annotati nella scritture
contabili.
L’adeguamento ai fini iva va effettuato entro il termine per
il versamento a saldo delle imposte sui redditi (20 giugno o
20 luglio con lo 0,4%). L’adeguamento agli studi di settore in
dichiarazione si estende anche ai fini Irap.
L’accertamento sulla base degli studi di settore non preclude
la possibilità di emettere un ulteriore atto di accertamento
(per la stessa annualità e lo stesso reddito).
Alla luce delle modifiche apportate allo strumento accertativo
“studi di settore”, diventa “praticamente obbligatorio”
rispettarne le risultanze con particolare attenzione non solo
alla congruità dei ricavi, ma anche e soprattutto alla
coerenza degli indici!
Pianificazione
fiscale concordata triennale
E’ introdotto dal
2005 l’istituto della pianificazione fiscale concordata,
riservato ai titolari di reddito d’impresa e agli esercenti
arti e professioni cui si applicano gli studi di settore nel
2003.
La pianificazione fiscale determina per un triennio
(2004-2005-2006) la base imponibile dell’attività
caratteristica svolta e comporta la riduzione dell’imposizione
fiscale e contributiva con riferimento agli importi che
eccedono la base imponibile pianificata.
La proposta individuale di pianificazione fiscale è formulata
dall’Agenzia delle entrate che propone all’interessato la base
imponibile dell’attività svolta da “accertare”, sulla base
delle risultanze degli studi di settore, dell’andamento
dell’economia nazionale, della coerenza dei componenti
negativi di reddito e di ogni altro elemento utile riferibile
al contribuente. Il contribuente ha tempo 60 giorni dal
ricevimento della proposta per aderire o instaurare un
contraddittorio con l’Ufficio, anche con l’assistenza di un
intermediario abilitato alla trasmissione telematica, al fine
di dimostrare l’evidente infondatezza dell’importo proposto.
L’adesione alla pianificazione fiscale si perfeziona con
l’accettazione degli importi proposti dall’Agenzia delle
entrate, ferma restando la congruità dei ricavi/compensi agli
studi di settore per ciascun periodo di imposta.
Per i periodi oggetto di pianificazione:
-
sono inibiti i poteri di
accertamento ai fini delle imposte sui redditi e Iva;
-
si applicano, sul reddito dichiarato
eccedente quello pianificato le aliquote Irpef e Ires
ridotte di quattro punti percentuali. La riduzione non si
applica per l’aliquota del 23% del primo scaglione Irpef;
-
è esclusa l’applicazione dei
contributi previdenziali sul reddito eccedente quello
pianificato, salvo il minimale reddituale previsto ai fini
contributivi. Tuttavia, per i soggetti iscritti a Casse
autonome la riduzione contributiva si applica solo se
prevista dalle stesse;
-
il contribuente è tenuto ad
assolvere comunque a tutti gli obblighi formali e
sostanziali previsti ai fini Iva (emissione
scontrino/ricevuta, fatturazione, registrazione,
liquidazione e versamento dell’imposta).
Rivalutazione
terreni e partecipazioni
Sono riaperti i
termini per l’applicazione delle disposizioni concernenti la
rideterminazione del valore di acquisto di partecipazioni e di
terreni, posseduti non in regime di impresa commerciale,
all’01.07.2003 ai fini del calcolo delle relative plusvalenze
e minusvalenze in caso di successiva vendita. Il versamento
dell’imposta sostitutiva (o della prima rata) e la redazione
della perizia potranno effettuarsi fino al 30.06.2005.
E’ considerata valida la rivalutazione del
terreno/partecipazione il cui versamento dell’imposta
sostitutiva è stato effettuato entro il 30/09/2004 anche in
assenza a tale data della perizia giurata. A tal fine è
necessario che la stessa sia redatta e giurata entro il
31/03/2005.
Contrasto
all'evasione in materia di Iva
Dichiarazioni di
intento: tutti i soggetti (imprese e professionisti) che
ricevono dai loro clienti esportatori abituali la
dichiarazione di intento per acquisti in esenzione di imposta,
sono obbligati a comunicare all’Agenzia delle entrate i dati
contenuti nella stessa, esclusivamente per via telematica,
entro il giorno 16 del mese successivo.
Il fornitore che omette di inviare, nei termini stabiliti, la
comunicazione, ovvero la invii con dati inesatti o incompleti,
sarà colpito con una sanzione dal 100 al 200% dell’imposta non
applicata. Inoltre risponderà in solido con il soggetto
acquirente dell’imposta evasa correlata all’infedeltà della
dichiarazione ricevuta.
Responsabilità solidale dell’acquirente: è prevista per
alcune categorie di beni, da individuare con apposito Decreto
sulla base delle analisi effettuate sui fenomeni di frode, la
responsabilità solidale dell’acquirente per il mancato
versamento dell’Iva in presenza di una cessione effettuata a
prezzi inferiori al valore normale.
E’ comunque possibile dimostrare che il prezzo della cessione
è connesso ad eventuali eventi o situazioni oggettivamente
rilevabili o a specifiche disposizioni di legge e che comunque
non dipende dalla volontà delle parti di non versare l’Iva.
Deduzioni Irap
La finanziaria
prevede a partire dall’01/01/2005, nuove deduzioni dalla base
imponibile Irap:
a) diventano deducili i costi sostenuti per il personale
addetto alla ricerca e sviluppo. Per la loro deduzione sarà
necessaria una attestazione di effettività dei costi
rilasciata dal presidente del collegio sindacale o, in
mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista
iscritto all’albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e
periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro.
b) la deduzione dal valore della produzione viene fissata
nelle seguenti nuove misure:
- € 8.000,00 se la base imponibile non supera € 180.759,91;
- € 6.000,00 se la base imponibile supera € 180.759,91 ma non
€ 180.839,91;
- € 4.000,00 se la base imponibile supera € 180.839,91 ma non
€ 180.919,91;
- € 2.000,00 se la base imponibile supera € 180.919,91 ma non
€ 180.999,91;
c) è possibile dedurre il costo del personale assunto con
contratto a tempo indeterminato che costituisce incremento
della base occupazionale rispetto al personale mediamente
occupato nel 2004. Il costo del personale assunto è deducibile
ai fini Irap fino ad massimo di 20.000,00 euro per ciascun
nuovo dipendente assunto.
La nuova deduzione è tuttavia sottoposta a condizione
sospensiva in attesa dell’approvazione da parte della
Commissione europea.
Attuazione della
riforma Irpef
La modifica più
rilevante riguarda la rimodulazione degli scaglioni e delle
aliquote in vigore dall’01.01.2005:
- per i redditi non superiori a
26.000,00 €, 23%
- per i redditi superiori a
26.000,00 € ma non a 33.000,00 , 33%
- per i redditi superiori a
33.000,00 €, 39%;
Si prevede inoltre un
contributo di solidarietà nella misura del 4%, dovuto sul
reddito imponibile eccedente i 100.000,00.
Le detrazioni per carichi di famiglia diventano deduzioni per
carichi di famiglia, per cui vanno direttamente ad abbattere
il reddito imponibile invece che diminuire l’imposta lorda.
Più precisamente le nuove deduzioni sono:
-
per il coniuge non legalmente ed
effettivamente separato € 3.200,00
-
per i figli e per gli altri
familiari € 2.900,00
-
per i figli di età inferiore a 3
anni € 3.450,00
-
per il primo figlio se l’altro
genitore manca o non ha riconosciuto i figli e 3.200,00
-
per i figli portatori di handicap €
3.700,00
E’ introdotta inoltre
una nuova deduzione, di importo massimo pari a € 1.820,00 per
le cosiddette “badanti” vale a dire per le spese documentate
sostenute per gli addetti all’assistenza personale (propria o
dei familiari ) nei casi di non autosufficienza nel compimento
degli atti della vita quotidiana.
Rimane valida la “clausola di salvaguardia” per cui sarà
possibile applicare il regime di tassazione più favorevole tra
2002, 2004 e 2005.
Riserve e fondi in
sospensione d'imposta
Riaperta la
possibilità di affrancare i fondi in sospensione di imposta
mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva del 10%.
Si tratta di riserve e fondi in sospensione esistenti alla
data del 31.12.2004. La norma non si applica in ogni caso alle
riserve per ammortamenti anticipati. Un trattamento
particolare è previsto per le riserve di rivalutazione dei
beni di impresa (L.342/00, L. 413/91, L. 408/90) le quali
possono essere affrancate pagando un’imposta sostitutiva del
4%; nel caso di affrancamento di tali ultime riserve, la
distribuzione:
-
non comporterà alcun aggravio
ulteriore nei confronti del soggetto che distribuisce;
-
verrà meno la possibilità di fruire
del credito di imposta corrispondente all’imposta
sostitutiva assolta originariamente al momento della
rivalutazione dei beni;
-
resterà ferma la tassazione come
utile in capo al soggetto percettore.
La liberazione è
possibile anche nel caso in cui siano stati imputati al
capitale sociale.
L’imposta è sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone
fisiche, dell’Ires e dell’Irap. Il pagamento è fissato in
un’unica soluzione entro il termine di versamento del saldo
delle imposte sui redditi di tale esercizio (20/06/2005).
E’ indeducibile e può essere imputata in tutto o in parte alle
riserve iscritte in bilancio.
Omesso versamento
delle ritenute
Viene introdotto
nell’ambito del Dlgs 10/03/2000 n. 74 una nuova fattispecie di
reato, punita a titolo delittuoso, costituita dall’omesso
versamento di ritenute certificate.
“E’ punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque
non versa entro il termine previsto per la presentazione della
dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute
risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituti, per
un ammontare superiore a 50.000,00 euro per ciascun periodo di
imposta”.
La norma è immediatamente operativa e quindi la sanzione
penale sarà applicabile al sostituto di imposta che “entro il
termine previsto per la presentazione della dichiarazione
annuale” ometta di versare “ritenute risultanti dalla
certificazione rilasciata ai sostituti” anche se gli omessi
versamenti sono avvenuti nel 2004 e quindi prima della nuova
norma.
Agricoltura
E' stata prorogata la
norma transitoria che permette anche nel 2005 a tutti i
produttori agricoli, indipendentemente dal volume di affari,
di avvalersi del regime speciale iva dell’art. 34, DPR 633/72.
Da quest’anno non è più possibile optare per l’applicazione
separata dell’iva in relazione alle diverse attività
riconducibili alla stessa impresa agricola dalla quale
derivano prodotti assoggettati al regime speciale. E’ da
ritenersi che restino comunque salvi, fino alla naturale
scadenza, gli effetti delle opzioni per l’applicazione
separata dell’imposta esercitate precedentemente.
Anche per il 2004 le imprese agricole usufruiranno
dell’aliquota irap all’1,9%. Dal 2005 sale al 3,75%.
Sono state prorogate al 31/12/2005 le agevolazioni in tema di
imposta di registro, ipotecarie e catastali previste dalla L.
413/91 per gli acquisti di terreni agricoli e loro pertinenze
effettuati dai coltivatori diretti.
Bonus
autotrasportatori
E' prevista per il
periodo 1/01/04 – 31/12/04, la riduzione dell’aliquota dell’accisa
di € 33,21391 per mille litri per il gasolio per autotrazione
utilizzato dagli autotrasportatori con veicoli di massa
massima complessiva superiore3,58 t. E di € 16,03656 per gli
autotrasportatori con veicoli di massa massima complessiva
superiore a 11,5 t. Per il rimborso delle somme spettanti,
anche mediante compensazione, è necessario presentare entro il
30/06/2005 apposita dichiarazione alla competente Agenzia
delle Dogane.
Edilizia
Viene inserito
l’obbligo di indicare il codice fiscale dei soggetti
dichiaranti (proprietari degli immobili), degli esecutori
(imprese) e dei progettisti dell’opera (professionisti
tecnici) nelle denunce di inizio attività (Dia) presentate
allo sportello unico comunale per l’edilizia, nei permessi di
costruire e in ogni altro atto di assenso comunque denominato
in materia di attività edilizia rilasciato dai comuni ai sensi
del testo unico dell’edilizia (dpr 380/2001). L’obiettivo è
quello di consentire verifiche in ordine a compensi non
denunciati al fisco per attività relative alla progettazione o
alla esecuzione di opere edilizie. La mancanza del codice
fiscale non determina l’invalidità della domanda, ma l’atto
deve essere comunque regolarizzato.
Gli uffici pubblici sono obbligati a comunicare all’anagrafe
tributaria le notizie relative ai titoli edilizi abilitativi e
concessioni, abitazioni e licenze. Sempre allo scopo di
contrastare l’evasione è previsto l’obbligo di inserimento del
codice fiscale degli utenti nei contratti di somministrazione
di acqua e gas.
Rottamazione licenze
E' riproposto
l’indennizzo a favore dei commercianti che cessano l’attività
consegnando la licenza in Comune nel periodo
1/1/2005-31/12/2007.
Le domande per la concessione dell’indennizzo possono essere
presentate entro il 31/01/2008.
Ai soggetti in possesso dei requisiti per l’indennizzo spetta
un assegno mensile, sino al mese di compimento dell’età
pensionabile (65 uomini, 60 donne), pari all’importo del
trattamento minimo di pensione: 420,02 euro (nel 2005).
L’indennizzo è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi
attività lavorativa, autonoma o subordinata.
Contributi
previdenziali professionisti
Dal 2005 il
contributo previdenziale integrativo sul volume di affari iva
di dottori commercialisti e ragionieri passa dal 2 al 4%.
Per i geometri l’aumento era già scattato dall’01/01/2004.
Per i professionisti iscritta ad altri Albi, per il 2005
l’aliquota resta al 2%.
Per gli iscritti alla gestione separata Inps la maggiorazione
è confermata al 4%.
Varie
-
Sono prorogati al 31/12/2005 i
termini a disposizione dei Comuni per effettuare gli
accertamenti ICI scaduti al 31/12/2004, limitatamente agli
anni 2000 e successivi.
-
E’ stata soppressa l’istituzione
dell’apposita gestione separata Inps riservata agli
associati in partecipazione con apporto esclusivo di
lavoro, i quali ora passano alla gestione separata Inps
prevista per i collaboratori.
-
E’ disposto l’aumento degli importi
fissi dell’imposta di registro, della tassa CCGG, imposta
di bollo, ipotecaria e catastale. A tal fine dovrà essere
emanato entro il 31/01/05 un apposito decreto
ministeriale.
-
Viene recepita dal legislatore la
procedura di liquidazione dei redditi soggetti a
tassazione separata. Tale procedura si basa sulla
preventiva comunicazione all’interessato dell’esito della
liquidazione dell’imposta.
-
Il termine di decadenza per
l’iscrizione a ruolo relativamente alle dichiarazioni
presentate nel 2003 è prorogato al 31/12/2006 (il termine
ordinario scadeva il 31/12/05).
-
E’ prorogato al 31/12/2005 il regime
di detrazione parziale (10% ovvero 50% per gli autoveicoli
elettrici) dell’Iva relativa all’acquisto, importazione,
acquisizione in leasing o noleggio delle autovetture per
il trasporto di persone e autoveicoli per il trasporto
promiscuo di persone e cose; ciclomotori; motori di
cilindrata non superiori a 350cc).
-
Per il periodo d’imposta in corso al
31/12/2006 la misura degli acconti è del 99% per l’Irpef
/Ire e del 100% per l’Ires.
-
Le imprese della grande
distribuzione che operano in esercizi di medie/grandi
strutture di vendita (superficie superiore a 150 mq in
Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti o
superiore a 250 mq in Comuni con popolazione superiore a
10.000 abitanti) possono non emettere lo scontrino fiscale
a condizione che l’ammontare giornaliero dei corrispettivi
sia comunicato telematicamente all’Agenzia delle Entrate.
-
Da febbraio 2005 i mobili e tutti
gli accessori in legno messi in vendita dovranno essere
accompagnati da una apposita scheda identificativa del
prodotto. Il mancato rispetto della norma comporterà
l’applicazione di sanzioni amministrative da 516 a 25.822
euro.
-
E’ esteso al 2005 il credito
d’imposta del 10% riconosciuto alle imprese editrici di
quotidiani e periodici e alle imprese editrici di libri
per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa delle
testate e dei libri.
-
Il limite del volume di affari che
comporta l’obbligo di presentazione telematica delle
dichiarazioni, privisto per le persone fisiche tenute alla
presentazione della dichiarazione Iva, è ridotto a €
10.000,00 (il precedente era di € 25.822,84).
-
E’ stato prorogato al 03/02/2005
l’entrata in vigore delle disposizioni in materia di
pronto soccorso aziendale, che dispongono l’obbligo di
organizzazione del pronto soccorso in azienda e della
formazione degli addetti al pronto soccorso.
-
Nelle operazioni intracomunitarie di
acquisto di mezzi di trasporto nuovi, è obbligatorio
comunicare al Dipartimento dei trasporti terrestri entro
15 giorni dall’acquisto e, in ogni caso, prima
dell’immatricolazione, il numero identificativo
intracomunitario nonché.
Gestione separata
Inps
Dall’01/01/2005
aumentano i contributi per gli iscritti alla gestione separata
Inps dei lavoratori autonomi. Si riporta un prospetto
riepilogativo.
Categorie
|
Fino a
5.000 €
|
Oltre €. 5.000
fino a 37.883
|
Oltre €. 37.883
fino a 83.967
|
Collaboratore privo di altra
copertura previdenziale obbligatoria |
18%
|
19%
|
Collaboratore con altra
copertura previdenziale obbligatoria o titolare di
pensione indiretta |
10%
|
Collaboratore titolare di
pensione diretta (anzianità, vecchiaia o invalidità) |
15%
|
Lavoratore autonomo "abituale"
|
18%
|
19%
|
Lavoratore autonomo occasionale
e incaricato delle vendite a domicilio senza altra
copertura previdenziale |
0
|
18%
|
19%
|
Associato in partecipazione con
solo apporto di lavoro |
17,50% |
18,50%
|
Agenti e
rappresentanti
Dall’01/01/2005 è
obbligatorio il nuovo sistema di acquisizione on-line dei
contributi Enasarco versati dalle ditte in favore dei propri
agenti e rappresentanti (compilazione della distinta
informatica e pagamento tramite addebito automatico su c/c
bancario). L’obbligo riguarda tutte le ditte (per quelle con
più di 100 agenti valgono norme speciali), ed è l’unico
procedimento consentito. Si raccomanda di attivarsi per tempo.
Qui di seguito le nuove aliquote:
Agenti e
rappresentanti |
monomandatari |
Plurimandatari |
2004 |
2005 |
2004 |
2005 |
Contrib.
carico casa mand. (1) |
6,25% |
6,50% |
6,25% |
6,50% |
Contributo carico dell’agente |
6,25% |
6,50% |
6,25% |
6,50% |
Contributo minimo annuo |
248,00 |
700,00 |
124,00 |
350,00 |
Imponibile contributivo max |
24.548,00 |
24.548,00 |
14.027,00 |
14.027,00 |
(1) Dall'1.1.2006
passa al 6,75%
Limiti intrastat
La periodicità degli
elenchi riepilogativi è rimasta invariata rispetto al 2004.
Per le cessioni è mensile qualora l’ammontare complessivo
delle cessioni intracomunitarie realizzate nell’anno
precedente sia superiore a € 200.000,00, trimestrale se
superiore a € 40.000,00, annuale negli altri casi.
Per gli acquisti è mensile qualora l’ammontare complessivo
degli acquisti intracomunitari realizzati nell’anno precedente
sia superiore a € 150.000,00, annuale negli altri casi.
Privacy
E' stato nuovamente
prorogato il termine transitorio per adottare le nuove misure
di sicurezza al 30/06/2005. La proroga riguarda anche la
redazione o l’aggiornamento del documento programmatico sulla
sicurezza. E’ stato inoltre differito al 30/09/2005 il termine
entro cui le imprese, previa predisposizione di apposita
autodichiarazione avente data certa potranno adottate singole
e specifiche misure minime di tipo tecnico che non erano in
grado di adottare nel termine generale di adeguamento
(attualmente fissato al 30/036/2005) per obiettive ragioni
tecniche; l’impresa che utilizza questa proroga è tenuta a
adottare nel frattempo misure alternative di protezione dati.
Piano dei conti
Con la riforma del
diritto societario, sono state inserite nuove voci di bilancio
che interessano sia lo Stato patrimoniale sia il Conto
economico. Più precisamente:
-
dal 2004 non c’è più l’Irpeg bensì
l’Ires;
-
nell’attivo di Stato patrimoniale
vanno inserite le nuove voci “Crediti tributari”
(CII4-bis) e “Crediti per imposte anticipate” (C I 4-ter)
e nel passivo di Stato patrimoniale sono previsti il
“Fondo per imposte differite” (B2) e “Debiti verso soci
per finanziamenti” (D3)
-
nel Conto economico è previsto il
punto 17-bis che riepiloga il conto “Utili su cambi” e
“Perdite su cambi”, al punto 22 è evidenziata la nuova
voce “imposte anticipate” (componente positivo di
reddito).
Siete pertanto
invitati modificare i conti la cui denominazione è vecchia ed
ad aggiungere i nuovi conti così come più sopra evidenziati.
Credito Iva annuale
Si ricorda che il
credito Iva annuale, è già utilizzabile a partire dal mese di
gennaio. Anche per il 2005 il limite massimo compensabile
nell’arco dell’anno è di € 516.456,90. Se ne raccomanda
l’utilizzazione solo quando si è assolutamente certi del
credito spettante.