Circolare n. 2
Con la presente circolare si
intende porre in evidenza alcune proroghe previste dalla finanziaria
2004 e dal Dl 355/03. Si invitano tutti i clienti a porre particolare
attenzione nella lettura degli argomenti di seguito esposti perché una
tempestiva applicazione di tali norme potrebbe garantire, ai soggetti
interessati, un immediato vantaggio civilistico e/o fiscale e un futuro
risparmio (anche notevole) di imposte.
Rivalutazione dei beni
d'impresa
Norma
Entro il termine di
approvazione del bilancio 2003 (30 aprile 2004) è prevista la
possibilità di rivalutare il valore dei beni presenti nel bilancio
chiuso entro il 31 dicembre 2002, adeguandolo ad un valore più reale. Il
maggior valore iscritto assume rilievo ai fini fiscali.
Soggetti interessati
Possono accedere alla
rivalutazione le società di capitali (Srl e Spa), le
società di persone (Snc e Sas), gli imprenditori
individuali e gli enti commerciali e non commerciali. La rivalutazione è
possibile sia per i soggetti in contabilità ordinaria che per quelli in
semplificata (a condizione, per questi ultimi, che in un apposito
prospetto da conservare siano indicati il costo originario dei beni e la
rivalutazione compiuta). Sono esclusi i soggetti in regime contabile
forfetario o sottoposti a procedure concorsuali.
Esercizio in cui
rivalutare
La rivalutazione deve avvenire
nel bilancio dell'esercizio successivo a quello chiuso entro il
31.12.2002 (quindi solitamente nel bilancio relativo all'anno 2003) e
deve riferirsi ai beni già presenti nel bilancio chiuso entro il
31.12.2002.
Beni rivalutabili
Possono essere rivalutati i
beni materiali ed immateriali (con esclusione dei beni merce) e le
partecipazioni di controllo o di collegamento iscritte tra le
immobilizzazioni finanziarie. Tra le immobilizzazioni immateriali sono
da escludere i puri costi pluriennali quali, ad esempio, le spese di
costituzione, le spese di ricerca, di pubblicità ecc. mentre sono
rivalutabili i beni immateriali (es. brevetti, marchi, diritti di
concessione, ecc.). Per i beni mobili, la rivalutazione deve essere
eseguita obbligatoriamente su tutti i beni appartenenti alla stessa
categoria omogenea pur potendo applicare a tali beni rivalutazioni
diverse.
Imposta sostitutiva e
termini di versamento
L'imposta da versare per la
rivalutazione è sostitutiva di Irpeg, Irpef e Irap e si calcola sul
maggior valore attribuito ai beni con aliquote del 19% per i beni
ammortizzabili e del 15% per i beni non ammortizzabili. L'imposta
sostitutiva è indeducibile dal reddito è dovrà essere versata in tre
rate annuali, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui
redditi (giugno/luglio), nelle seguenti percentuali: il 50% nel 2004, il
25% nel 2005, il restante 25% nel 2006.
Effetti fiscali e
civilistici
Si avrà un risparmio fiscale
dovuto ai maggiori ammortamenti già nel bilancio 2003;
- un risparmio fiscale dovuto alla
determinazione di una minore plusvalenza in caso di vendita del beni
rivalutato (a partire dal 2004);
- il nuovo valore dei beni potrà costituire
un vantaggioso parametro per il calcolo delle spese di manutenzione
deducibili nel limite del 5%;
- in bilancio verranno esposti valori più
adeguati alla realtà patrimoniale, con riflessi in termini di
giovamento dell'immagine aziendale.
Rivalutazione dei
terreni
Norma
Entro il 30 settembre 2004 è
possibile procedere alla rideterminazione del costo di acquisto dei
terreni edificabili ed agricoli posseduti alla data del 1° luglio 2003.
Per effettuare tale rivalutazione è necessario far redigere apposita
perizia giurata di stima che quantifichi il valore dei terreni alla
suddetta data.
Soggetti interessati
Tutti i soggetti che non
possiedono i terreni in regime d'impresa ossia: persone fisiche
, società semplici, enti non commerciali e soggetti non
residenti.
Terreni rivalutabili
Sono rivalutabili tutti i
terreni agricoli ed edificabili, anche se acquisiti per donazione o
successione, purché posseduti alla data del 1° luglio 2003. Nel caso in
cui un terreno abbia destinazioni diverse (es. parte edificabile e parte
agricolo) è possibile procedere alla rivalutazione soltanto della
porzione di terreno cui si sia interessati.
Imposta sostitutiva e
termini di versamento
L'imposta sostitutiva dovuta è
del 4% sull'intero valore di perizia. Tale imposta può essere versata in
un'unica soluzione (entro il 30.09.2004) o rateizzata in tre rate
annuali di pari importo aventi le seguenti scadenze: 30.09.2004,
30.09.2005 e 30.09.2006. Sugli importi rateizzati sono dovuti interessi
del 3% annuo.
Effetti della
rivalutazione
In caso di vendita del terreno
rivalutato, si godrà di un risparmio fiscale (Irpef) dovuto alla
determinazione di una minore plusvalenza.
Rivalutazione delle
partecipazioni
Norma
Sempre entro il 30 settembre
2004 è possibile procedere alla rideterminazione del valore di acquisto
delle partecipazioni, anche ricevute in donazione o successione e sia
qualificate che non, purché non quotate, possedute alla data del 1°
luglio 2003. Per effettuare tale rivalutazione è necessario far redigere
apposita perizia giurata di stima che quantifichi il valore dell'intero
patrimonio della società alla data dell'1.7.2003.
Soggetti interessati
Tutti i soggetti che non
possiedono le partecipazioni in regime d'impresa ossia: persone
fisiche , società semplici, enti non commerciali e soggetti non
residenti.
Partecipazioni
rivalutabili
Sono rivalutabili tutte le
partecipazioni non quotate e tutti i titoli o i diritti attraverso cui
tali partecipazioni possono essere acquistate (obbligazioni
convertibili, diritti di opzione ecc.). Nonostante la perizia di stima
riguardi l'intero patrimonio della società, la rivalutazione può essere
effettuata anche da parte di un solo socio e anche per una sola parte
della sua partecipazione.
Imposta sostitutiva e
termini di versamento
L'imposta sostitutiva dovuta è
del 4% per le partecipazioni qualificate (ossia quelle riguardanti più
del 20% del capitale per Srl e Spa, più del 25% per Snc e Sas) e del 2%
per quelle non qualificate. Tali percentuali vengono applicate
sull'intero valore della partecipazione. L'imposta può essere versata in
un'unica soluzione (entro il 30.09.2004) o rateizzata in tre rate
annuali di pari importo aventi le seguenti scadenze: 30.09.2004,
30.09.2005 e 30.09.2006. Sull'eventuale rateizzazione sono dovuti
interessi del 3% annuo.
Effetti della
rivalutazione
In caso di vendita delle
partecipazioni rivalutate, si godrà di un risparmio fiscale (Irpef)
dovuto alla determinazione di una minore plusvalenza.
Condono anno 2002 e
precedenti
Condoni e sanatorie
La finanziaria ha prorogato
all'anno di imposta in corso al 31.12.2002 e la cui dichiarazione sia
stata presentata entro il 31.10.2003, le sanatorie (concordato,
dichiarazione integrativa e condono tombale) prima previste solo fino
all'anno 2001. Il versamento delle imposte dovute dovrà essere
effettuato entro il 16.04.2004.
Regolarizzazione
scritture contabili
Si ricorda che la proroga delle
sanatorie consentirà, tramite l'adesione ad alcune di queste, la
regolarizzazione delle scritture contabili (gratuita e/o a pagamento) al
periodo di imposta in corso al 31.12.2002 per il quale le dichiarazioni
sono state presentate entro il 31.10.2003. Questo consentirebbe di
variare anche il bilancio 2003 mediante l'aumento o la diminuzione di
poste quali le rimanenze, i debiti, i crediti ecc..
Omessi e tardivi
versamenti
Sempre per effetto della
proroga sopra citata, risulta slittato anche il termine utile per
definire omessi o tardivi versamenti (stesso termine previsto per i
condoni). L'importante novità introdotta da quest'ultima proroga è che
risultano rientrare nei versamenti sanabili tutti quei pagamenti il cui
termine di versamento sia scaduto al 1° gennaio 2004.
Questo permetterà di sanare le infrazioni commesse nel 2003 senza dover
ricorrere al ravvedimento operoso e quindi senza dover pagare alcuna
sanzione (si verseranno solo interessi nella misura del 3% annuo).
Immobili intestati a
società
Le società proprietarie di
immobili si deducono tale costo con quote di ammortamento al 3% cioè in
33 anni. Per potersi dedurre tale importo in misura maggiore (8-10 anni)
è possibile cedere tali immobili ad una società di leasing e stipulare
con la stessa un contratto di leaseback con promessa di riacquisto al
termine dello stesso.
Questa procedura consente inoltre di reperire risorse finanziarie
tramite la cessione dell'immobile e di migliorare gli indici di bilancio
analizzati dalle banche. Ovviamente l'operazione è conveniente solo per
imprese con redditi alti. |