Circolare n. 3
Ristrutturazioni edilizie
Il decreto legge 355/03 (c.d.
"decreto milleproroghe") ha apportato alcune modifiche alla normativa
in merito agli interventi di ristrutturazione edilizia. Le misure
previste dalla finanziaria 2004 vengono infatti così modificate:
- sono agevolabili tutte le spese di ristrutturazione eseguite a
partire dal 01.01.2004 e fino al 31.12.2005;
- è prorogata al periodo sopra indicato l'aliquota agevolata Iva 10%
per gli interventi edili di manutenzione;
- il recupero Irpef sulle spese è fissato nel limite del 36% e con un
massimo di € 48.000,00.
Chi dall'inizio del 2004
avesse già ricevuto/emesso fatture per ristrutturazione con Iva al 20%
può verificare la possibilità di una nota di accredito. In merito alla
riduzione dell'aliquota Iva per il periodo 2004-2005, si provvede a
modificare la tabella che era già stata allegata alla nostra circolare
n. 1/2004:
TIPO DI INTERVENTO SU FABBRICATI
|
ABITATIVI
|
ALTRI
|
Manutenzione ordinaria e
straordinaria
|
10%
|
20%
|
Restauro e
risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e
conservativa:
• contratto di appalto
• contratto di subappalto
• prestazioni professionali
• cessione di beni finiti
• cessione di altri beni e materiali |
10%
10%
20%
10%
20%
|
10%
10%
20%
10%
20%
|
Opere
direttamente finalizzate al superamento o all'eliminazione delle
barriere architettoniche:
• relative a prestazioni e cessioni di beni finiti
• cessione di altri beni e materiali |
4%
20%
|
4%
20%
|
Nuova fattura
Dal 29 febbraio sono in
vigore le disposizioni previste dal Dlgs 52/04 che allinea la fattura
italiana a quella europea. Le principali novità sono:
-
la possibilità di gestire la fattura
completamente in forma elettronica: è infatti possibile, previa
autorizzazione del cliente, formare, trasmettere, registrare ed
archiviare il documento elettronicamente (che non vuol dire
trasmetterlo per e-mail ma vanno utilizzati appositi programmi
attualmente ancora non disponibili);
-
la possibilità di affidare la fatturazione
allo stesso destinatario dell'operazione (acquirente) oppure ad un
terzo, ferma restando la responsabilità del venditore;
-
l'obbligatorietà dell'indicazione in fattura
dei seguenti elementi:
-
il rappresentante fiscale o la stabile
organizzazione del soggetto non residente,
-
il numero di partita Iva del cessionario o
committente, qualora l'operazione sia soggetta all'applicazione
dell'Iva con il sistema del riverse charge (es. rottami),
-
in caso di cessione intracomunitaria di
mezzi di trasporto nuovi, la data di prima immatricolazione e il
numero dei Km percorsi,
-
in caso di mancata indicazione dell'Iva,
la specificazione di titolo e norma (anche in caso di regime del
margine), 5. eventuale annotazione che la fattura è stata
compilata dal destinatario o da un terzo;
-
la possibilità di redigere la fattura in
qualsiasi valuta ed anche in lingua straniera purché l'Iva sia
espressa in euro e l'amministrazione abbia la possibilità di avere
traduzione del documento.
Le fatture elettroniche
devono essere archiviate e conservate nella stessa forma mentre le
fatture cartacee possono essere archiviate e conservate sia
elettronicamente (vedi paragrafo successivo) che in forma cartacea.
Scritture contabili e
supporti informatici
Il 23.01.04 è stato emanato
il DM recante le modalità per provvedere alla conservazione delle
scritture e dei documenti contabili su supporti informatici (cd,
dischetti ecc.) anche ai fini fiscali (quindi con possibilità di
eliminazione degli archivi cartacei).
Enasarco
Con decorrenza 1.1.04
l'aliquota da applicarsi per i contributi Enasarco di agenti e
rappresentanti passa dal 11,5% al 12,5% (50% a carico dell'azienda e
50% a carico dell'agente/rappresentante). A partire dal 1.1.04 variano
anche gli imponibili minimali e massimali su cui calcolare il
contributo; per i contributi dovuti sulle provvigioni maturate da
questa data si dovranno quindi utilizzare i seguenti importi:
AGENTI
|
Imponibile /
contributo minimo |
Imponibile /
contributo massimale |
Monomandatari
|
€ 1.984,00 / € 248,00
|
€ 24.548,00 / € 3.068,00
|
Plurimandatari
|
€ 992,00 / € 124,00
|
€ 14.027,00 / € 1.753,00
|
NB: I compensi maturati
fino al 31 dicembre 2003 e per i quali è previsto il versamento
contributivo entro il 20 febbraio 2004 andranno calcolati dalla casa
mandante secondo la precedente normativa.
Contributi Inps gestione
separata
Dall'1/1/2004 i soggetti
iscritti alla gestione separata Inps, dovranno applicare le seguenti
aliquote, a seconda della categoria di appartenenza:
CATEGORIA
|
ALIQUOTA 2004
|
Soggetti già iscritti a
gestione previdenziale obbligatoria |
10% |
Titolari di pensione
"indiretta" o di reversibilità |
10% |
Titolari di pensione
"diretta" (anzianità, vecchiaia, invalidità) |
15% |
Soggetti privi
di altra tutela previdenziale |
17,80% fino a 37.883,00
|
18,80% oltre 37.883,00
fino a 82.401,00 |
Contratti di collaborazione
Ricordiamo a tutti i clienti
l'urgenza di adeguare i contratti di collaborazione coordinata e
continuativa e di collaborazione occasionale alle nuove norme imposte
dalla riforma Biagi (vedi ns. circolare n. 8/2003) ed entrate in
vigore il 24.10.03. Chi non vi avesse ancora provveduto è pregato di
contattare lo studio con urgenza.
Autovetture immatricolate
autocarro
L'autovettura immatricolata
autocarro ed utilizzata anche in ambito extra-lavorativo (fuori dagli
orari di lavoro, nei week-end, con la famiglia ecc.) potrebbe avere
gravi problemi assicurativi. Infatti non tutte le assicurazioni
rispondono dei danni provocati e/o subiti in tali situazioni.
Per maggiori chiarimenti sarà utile che contattiate direttamente la
vostra assicurazione. Si ricorda comunque che l'utilizzo
dell'autovettura immatricolata autocarro non è consentito in ambito
extra-lavorativo (a Verona vi sono stati recenti casi di sequestro
dell'auto).
Libro inventari e mastrini
contabili
E' scaduto 31 gennaio il
termine per provvedere alla stampa del libro inventari relativamente
all'esercizio la cui dichiarazione è stata presentata entro ottobre
2003 (ossia relativi al 2002). Ricordiamo a chi non vi avesse ancora
provveduto di effettuare con urgenza tali stampe per evitare che sorga
il presupposto per procedere, da parte degli Enti verificatori,
all'accertamento induttivo. I mastrini scadevano a ottobre!!
Tasso interessi di mora
Sono stati fissati gli
interessi di mora che i soggetti creditori dovranno applicare da
gennaio 2004 (salvo diversa pattuizione) ai loro clienti in ritardo
con i pagamenti. Si riassumo di seguito anche i tassi previsti per i
periodi precedenti.
Semestre
|
Tasso BCE
|
Tasso applicabile per transazioni
comm.li li in genere
|
Tasso applicabile per vendita
alimenti deteriorabili
|
Luglio-Dicembre 2002
|
3,35% |
10,35% |
12,35% |
Gennaio-Giugno 2003
|
2,85% |
9,85% |
11,85% |
Luglio-Dicembre 2003
|
2,10% |
9,10% |
11,10% |
Gennaio-Giugno 2004
|
2,02% |
9,02% |
11,02% |
Agevolazioni imprese tessili /
calzaturiere
Risulta attualmente aperto un
bando per agevolazioni alle imprese tessili e calzaturiere riguardante
i progetti sui modelli. Chi fosse interessato può contattare
un'impresa specializzata (segnaliamo Sistemimpresa, telefono
045-8250314, dott. La Camera).
Certificazione ritenute
Il prossimo 15 marzo scade il
termine per:
-
la certificazione, da parte delle società di
capitali (Srl e Spa) ai soci percettori, degli utili distribuiti
l'anno precedente;
-
la certificazione, da parte dei sostituti
d'imposta (società di capitali e di persone ed imprenditori
individuali) ai propri percettori, delle ritenute effettuate
nell'anno precedente.
Per quanto riguarda queste
ultime, troverete in allegato alla presente circolare una piccola
guida esplicativa. Chi invece dovesse provvedere al rilascio delle
certificazioni sui dividendi può contattare lo Studio per avere
maggiori informazioni e per ritirare i nuovi modelli previsti per tale
adempimento.
Certificazione ritenute
Riferimenti normativi: artt. 24
comma 1-ter, 25 e 25-bis del DPR 600/73
La certificazione dei redditi
è obbligatoria per:
-
redditi di lavoro autonomo professionale
-
redditi di lavoro autonomo occasionale
-
provvigioni derivanti da rapporti di agenzia
e similari (mediazione, procacciamento d'affari,.)
-
indennità per la cessazione di rapporti
d'agenzia di persone fisiche
-
utili corrisposti ad associati in
partecipazione con apporto esclusivamente di lavoro
-
somme erogate a titolo di diritto d'autore
La forma è libera, ma devono essere riportati:
-
l'ammontare lordo del compenso corrisposto
-
le somme non soggette a ritenuta (es.
rimborsi spese,.);
-
l'importo delle ritenute operate
-
dati identificativi del soggetto
Agenti di commercio
La forma della certificazione
è libera e deve contenere:
• dati identificativi
dell'agente
• ammontare delle somme corrisposte
• ammontare dell'imponibile sul quale è stata calcolata la ritenuta*
• l'ammontare delle ritenute operate
• l'ammontare dei contributi previdenziali obbligatori trattenuti
(solo per imprenditori individuali e società di persone, in quanto le
società di capitali non sono soggette al contributo Enasarco)
* La ritenuta sulle
provvigioni è calcolata sul 50% dell'ammontare delle provvigioni lorde
oppure sul 20% se l'agente dichiara di avvalersi dell'opera di
dipendenti o terzi. L'Agente potrà chiedere al preponente
un'altra certificazione per le ritenute sulle provvigioni corrisposte
nell'anno 2004, ma di competenza del 2003 che consentirà all'Agente di
scomputarle dall'imposta dovuta sul reddito 2003. Qesta ulteriore
certificazione non interesserà il Mod. 770/2004 del preponente.
S0ggetti non residenti
I sostituti d'imposta devono
rilasciare anche ai non residenti la certificazione in quanto anche se
la ritenuta operata è a titolo d'imposta (nella misura del 30%), lo
stesso può dimostrare nel proprio Paese l'ammontare delle imposte
pagate all'estero. L'obbligo per il sostituto sussiste solo nel caso
in cui sia obbligato ad indicare nel Mod. 770 (prospetto ST), oltre al
reddito ed alle ritenute operate a titolo d'imposta, anche il
nominativo del percettore : pertanto non ci sarà obbligo di
certificazione per la corresponsione di interessi e altri proventi
derivanti da depositi e conti correnti bancari. La certificazione deve
riportare l'indicazione che: " Il contribuente non è soggetto a
dichiarare i redditi soggetti a ritenuta a titolo d'imposta ". .
Per compensi corrisposti a
collaboratori coordinati e continuativi non residenti si dovrà
distinguere se:
• il soggetto possiede il codice fiscale : il sostituto deve
indicare nel punto 2 del CUD 2004, l'ammontare del reddito corrisposto
nel 2003 e nel punto 12 la ritenuta operata a titolo d'imposta (nella
misura del30%);
• il soggetto non possiede il codice fiscale : il sostituto
non è tenuto compilare il CUD, compilerà una certificazione in carta
libera.