Circolare informativa sulla
Privacy
del 26 marzo 2004
E’ stato finalmente pubblicato
in Gazzetta Ufficiale il Codice in materia dei dati personali che
entrerà in vigore il 1° gennaio 2004 e sostituirà la legge n. 675/1996 e
molte altre disposizioni transitorie di legge e di regolamento.
Al fine di evitarvi inutili spese riportiamo di seguito un estratto
delle principali misure da adottare e dei
documenti da predisporre e conservare ricordando che per quel
che concerne gli adeguamenti informatici e tecnici sarà necessario, per
chi non è in grado di operare direttamente, rivolgersi ai propri tecnici
di fiducia.
In relazione alla tempistica nell’espletamento di quanto richiesto per
l’adeguamento alle c.d. “misure minime di sicurezza”, il codice della
Privacy fissa quale data ultima quella del 30.06.2004. Successivamente a
tale data ogni infrazione al suddetto Codice comporterà non solo
sanzioni amministrative (che vanno da un minimo di 3.000 € esempio per
la mancata informativa all’interessato fino ad un massimo di 60.000 €
esempio per la mancata notifica al garante, sanzioni che in alcuni casi
possono essere anche triplicate) ma anche la possibilità, in caso di
denuncia da parte di dipendenti e/o terzi, di sanzioni penali che
potranno compare la reclusione addirittura fino ai tre anni.
Procediamo quindi qui di seguito ad elencare passo per passo tutte i
punti da espletare ricordando che la normativa sulla privacy disciplina
il trattamento dei dati personali (siano essi di persona fisica e/o
giuridica), anche detenuti all’estero, effettuato da qualsiasi
professionista, imprenditore individuale, persone giuridica, pubblica
amministrazione e da qualsiasi altro ente, associazioni ed organismo.
Restano quindi escluse le persone fisiche che trattino dati personali di
altri per fini esclusivamente personali.
N.B.
più avanti si potrà far riferimento ai c.d. “dati sensibili”: si ricorda
che tali dati sono identificati come tutti quei dati personali idonei a
rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose,
filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a
partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere
religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali
idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.
PUNTO 1° - NOTIFICA AL
GARANTE
Nei casi di particolare
trattamento di dati sensibili (art. 37 del Codice della Privacy), gli
stessi saranno possibili solo previa autorizzazione da parte del Garante
(massima autorità in materia di sicurezza della privacy). Tale notifica
dovrà essere resa entro e non oltre il 30.04.2004 o
comunque entro l’inizio del trattamento dei dati stessi quando
successivo a tale data (es. nuove società).
Il Garante risponde entro 45 giorni decorsi i quali la
mancata pronuncia equivale a rigetto.
Il nuovo Codice della privacy ha previsto una serie di semplificazioni,
alcune delle quali proprio in merito all’eliminazione dell’obbligo
generale di notifica e lo ha fatto prevedendo alcune ipotesi di esonero
tra le quali si ricorda:
- il trattamento dei dati comuni necessario
per l’assolvimento di un compito previsto dalla legge, regolamento,
normativa comunitaria;
- il trattamento riguardante dati contenuti
o provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti
conoscibili da chiunque;
- il trattamento riguardante rubriche
telefoniche o analoghe non destinate alla diffusione, utilizzate
esclusivamente per ragioni di ufficio e di lavoro e comunque per
fini diversi dall’invio di materiale pubblicitario;
- il trattamento finalizzato esclusivamente
all’adempimento di specifici obblighi contabili, retributivi,
previdenziali, assistenziali e fiscali, purché effettuato con
riferimento alle sole categorie di dati, di interessati, e di
destinatari della comunicazione o diffusione strettamente collegate
a tale adempimento, conservando i dati non oltre il periodo
necessario all’adempimento o previsto per legge (es. ex dipendenti).
Tali esoneri dovrebbero essere
sufficienti per evitare la notifica nella maggior parte dei casi.
PUNTO 2° - INFORMATIVA
La persona fisica o giuridica
di cui si trattano i dati ha il diritto di essere informato sia del
trattamento stesso sia dei modi e delle finalità per cui è effettuato.
Tale informativa (che la legge prevede possa essere anche resa
verbalmente, metodo che però non appare sufficientemente sicuro), deve
essere fatta firmare ogni qual volta si entri in contatto per la prima
volta con un nuovo cliente, dipendente, collaboratore ecc..
L’informativa dovrà essere resa anche ai fornitori che a loro volta la
raccolgono da noi.
A questo proposito alleghiamo un esempio di informativa (vedi
documento n. 1) ricordando che le stesse vanno conservate fino
a che si conservano i dati relativi a quell’interessato. Resta comunque
valida (specialmente quando si corre il rischio di dimenticarsi della
raccolta di un’informativa preventiva) l’adozione di una apposita frase
direttamente in fattura pertinente solo alla fase di vendita.
Alleghiamo alla presente anche un esempio di informativa
da rendere ai dipendenti (vedi documento n. 2) facendo
però presente che solitamente tale informativa è predisposta e
conservata dal consulente delle paghe e che sarà quindi meglio
contattarlo prima di procedere all’espletamento di tale onere.
PUNTO 3° -
IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
L’amministratore e/o il
titolare della ditta/studio deve redigere un documento in cui la
ditta/società o il titolare stesso venga identificato come
“Titolare del trattamento”(vedi documento n. 3) di tutti i dati
in suo possesso da chiunque forniti. Nel documento redigerà un elenco
degli archivi cartacei ed elettronici (nel documento da noi predisposto
trovate un esempio nella tabella) conservati spiegando anche il metodo
di archiviazione di tali dati. Alla fine della compilazione di questo
documento alleghiamo, oltre al fac-simile, un elenco di codici
predisposti dal Garante da usarsi per definire: il tipo di titolare, il
tipo di dati comuni e/o sensibili utilizzati e le finalità per le quali
vengono usate.
PUNTO 4° - NOMINA DEL TITOLARE
DEL TRATTAMENTO
Il titolare del trattamento di
cui al punto precedente nominerà uno o più responsabili (vedi
documento n. 4) i quali vigileranno sul corretto utilizzo degli
archivi e sulla loro conservazione. La nomina del responsabile è
facoltativa ma è bene che l’Amministratore unico, il Presidente del
C.d.A. o il legale rappresentante venga nominato a questo incarico al
fine di evitare che eventuali responsabilità possano ricadere sui
dipendenti e/o collaboratori che si occupano quotidianamente del
trattamento dei dati ai fini contabili-fiscali.
PUNTO 5° - ADOZIONE MISURE DI
SICUREZZA
Entro il 30.06.2004,
dovranno essere adottare le misure minime di sicurezza previste dal
disciplinare tecnico allegato al Codice della Privacy. Tali misure
possono essere così adempiute:
Nomina degli incaricati al trattamento
dei dati (vedi documenti n. 5 e 5bis)
Il Responsabile del trattamento
nominerà e autorizzerà per iscritto tutte le persone addette
all’utilizzo degli archivi cartacei e/o elettronici. L’autorizzazione
potrà essere generale o limitata ad alcuni specifici dati e programmi e
dovrà essere rilasciata prima dell’inizio del trattamento.
Tali autorizzazioni dovranno essere verificate almeno una volta l’anno e
se necessario modificate (es. contabile amministrativo che viene
promosso a responsabile vendite/acquisti ecc.).
Verrà poi redatto un apposito elenco di tutti gli incaricati che
comprenderà, dove sia utilizzata una rete di computer, lo User-Id che
identifica il PC utilizzato da ognuno.
Ad ogni incaricato dovranno essere assegnate delle password
univochee non riutilizzabili sia per entrare all’interno del
programma sia per riprendere l’uso del pc dopo essersi allontanato (c.d.
screen-saver). Tali password, che dovranno essere di almeno otto
caratteri, dovranno essere conservate diligentemente da ogni incaricato
e dallo stesso modificate almeno ogni sei mesi (ridotti a tre per gli
incaricati al trattamento dei dati sensibili).
Le password non utilizzate da almeno 6 mesi (es. maternità di un
dipendente) e quelle non più utilizzate (es. ex dipendente) devono
essere disattivate.
Custode delle Password (vedi documenti
n. 6 e 6bis)
Il Responsabile del trattamento
nominerà un Custode delle Password che sarà l’unico a conoscere tutte le
password, oltre naturalmente al singolo incaricato che sarà a conoscenza
solo della propria, e provvederà a controllare che le password siano
univoche. Egli predisporrà tante buste chiuse quanti sono gli incaricati
al trattamento. Tali buste, riconoscibile all’esterno da nome
dell’incaricato, conterranno le password (vedi documento 6bis) e
dovranno essere custodite in posto sicuro e non accessibile. Quando uno
o più incaricati dovessero variare, il Custode provvederà a distruggere
la/le relativa/e buste ed eventualmente, se necessario, a predisporne
delle nuove per i nuovi incaricati ricordandosi sempre che una parola
chiave già utilizzata non può essere riassegnata ad un nuovo utente. Il
procedimento fin qui descritto deve essere effettuato anche in presenza
di un solo PC.
Amministratore di sistema (vedi
documento n. 7)
Dove sia utilizzata una rete o
vi siano più elaboratori, è necessario che il Responsabile nomini un
Amministratore di sistema incaricato del controllo dei trattamenti
effettuati elettronicamente. L’Amministratore di sistema provvederà
anche, ogni sei mesi al massimo, ad archiviare un documento da lui
firmato e datato in cui segnalerà quanto fatto al fine dell’adeguamento
e/o dell’aggiornamento dei sistemi antivirus. Provvederà inoltre, in
presenza di dati sensibili, ad adottare idonee misure per garantire il
ripristino dell’accesso ai dati in caso di danneggiamento degli stessi o
degli strumenti elettronici nel tempo massimo previsto in sette giorni.
Ove, per mancanza dei presupposti, non si renda necessaria la nomina di
un amministratore di sistema, il documento relativo agli antivirus dovrà
comunque essere compilato e conservato a cura di uno dei responsabili
del trattamento.
Back-up (vedi documento n. 8)
Dove esista trattamento dei
dati effettuato tramite elaboratore vi è l’obbligo di provvedere ad
effettuare, con frequenza almeno settimanale, copie di sicurezza ed a
redigere un documento che spieghi il sistema utilizzato per effettuare
tali copie.
Accessi ai locali (vedi documento n. 9)
Il Responsabile del trattamento
nominerà uno o più responsabili all’accesso dei locali adibiti a
conservazione cartacea e/o elettronica delle banche dati. Ove esista un
custode notturno, questo sarà nominato quale responsabile dei locali
specificando nel documento che l’incarico gli viene affidato per le ore
di chiusura degli uffici.
PUNTO 6° - DOCUMENTO
PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA
Entro il 31 marzo di ogni anno
ed in presenza di dati sensibili, il titolare del trattamento dovrà
redigere un documento programmatico sulla sicurezza (vedi
documento n. 10) in cui verranno elencati tutti i provvedimenti
presi e gli adeguamenti effettuati al fine della tutela sulla Privacy.
Il Titolare dovrà inoltre riferire della redazione o
dell’aggiornamento di tale documento nella relazione
accompagnatoria al bilancio (quando prevista).
PUNTO 7° - INTERVENTI IN
ESTERNO
Quando per l’espletamento delle misure minime
di sicurezza ci si avvalga della collaborazione di soggetti esterni,
sarà necessario farsi rilasciare da questi ultimi una descrizione
scritta dell’intervento o dell’aggiornamento effettuato da cui ne
risulti la conformità alle disposizioni di legge.
* * * *
Tutti i documenti su elencati
dovranno essere custoditi in luogo sicuro e aggiornati secondo
necessità.
Ogni titolare del trattamento dovrà inoltre provvedere a:
- procurarsi, se già non l’avesse, archivi
muniti di serratura dove conservare i documenti cartacei o in
alternativa predisporre quale archivio un’apposito locale sempre
munito di serratura;
- se utilizza sistemi elettronici munirsi di
un sistema di back-up (copie di sicurezza), di un gruppo di
continuità, di una messa a terra e di un sistema antivirus con
licenza;
- adottare un sistema antincendio e un
allarme antifurto.
Consigliamo inoltre a tutti,
per una maggior tutela, di:
- allegare ad ogni fax un’apposita frase
tutelativa in caso d’errore di ricezione che potrà essere così
predisposta: “Qualora questo messaggio fosse da Voi ricevuto per
errore vogliate cortesemente darcene notizia a mezzo telefax oppure
e-mail e distruggere il messaggio ricevuto erroneamente. Quanto
precede ai fini del rispetto della Legge 675/96 sulla tutela dei
dati personali”;
- fare attenzione ad ogni spedizione e-mail
effettuata tenendo presente che, quando vi sono più destinatari di
uno stesso messaggio, è necessario, al fine di evitare la diffusione
degli indirizzi di posta elettronica, procedere con il seguente
metodo: inserire nel rigo di destinazione “A:
” il proprio indirizzo; inserire l’elenco vero e proprio dei
destinatari nel rigo identificato da “Ccn:
“.
Per le società che oltre
all’amministratore non abbiano altro collaboratore né alcun dipendente
saranno da predisporre solo i documenti nn. 1 e 3 e, quando necessario,
il n. 10 avendo però cura di integrare la nomina del titolare con tutte
le autonomine necessarie alle proprie banche dati e il documento
programmatico con le spiegazioni del caso.
Per ulteriori approfondimenti
vi consigliamo di visitare il sito
www.garanteprivacy.it
clicca qui per scaricare la
documentazione in formato zippato
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