NUOVI PAESI DELLA
CEE
A partire dal 1° maggio 2004
sarà effettiva l'adesione all'Unione Europea di 10 nuovi Paesi:
Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Ceca,
Slovacchia, Slovenia e Ungheria.
Da tale data quindi, le merci provenienti o dirette verso uno dei
dieci nuovi Stati aderenti non saranno considerate importazioni o
esportazioni, bensì acquisti e cessioniintracomunitarie e di
conseguenza:
- verranno meno le operazioni doganali di
importazione ed esportazione;
- saranno applicate le regole in tema di
operazioni intracomunitarie (cessioni intracomunitarie di beni;
acquisti intracomunitari di beni; prestazioni di servizi
intracomunitari; calcolo ed utilizzo del plafond; comunicazioni
Intra, ecc.).
I numeri identificativi IVA dei 10 nuovi
paesi UE sono i seguenti:
Paese
|
Sigla
|
Indicativo Iva
|
Cipro |
CY
|
+ 9
|
caratteri numerici
|
Estonia |
EE
|
+ 9 |
caratteri numerici |
Lettonia |
LV
|
+ 9 o 11 |
caratteri numerici |
Lituania |
LT
|
+ 9 o 12 |
caratteri numerici |
Malta |
MT
|
+ 8 |
caratteri numerici |
Polonia |
PL
|
+ 10 |
caratteri numerici |
Repubblica
Ceca |
CZ
|
+ 3 |
caratteri per ufficio competente
|
+ 8 o 9 o 10 |
caratteri numerici |
Slovacchia |
SK
|
+ 9 o 10 |
caratteri numerici |
Slovenia |
SI
|
+ 8 |
caratteri numerici |
Ungheria |
HU
|
+ 8 |
caratteri numerici |
Per quanto riguarda i modelli intra,
gli scambi che avverranno tra l’Italia e questi nuovi Stati membri
dovranno essere assoggettati a tutte le norme in materia intra
previste per le altre operazioni intracomunitarie. Le disposizioni
si applicano agli elenchi riepilogativi decorrenti dal 1° maggio
ossia agli:
- elenchi mensili relativi a maggio da
presentare entro il 21/06 (il 20 è domenica) per gli obbligati
all’intra mensile (per cessioni intracomunitarie oltre € 200.000 e
acquisti intracomunitari oltre € 150.000);
- elenchi trimestrali relativi al 2°
trimestre 2004 da presentare entro il 31/07 per gli obbligati all’intra
trimestrale (per cessioni intracomunitarie oltre € 40.000 ma entro
€ 200.000);
- elenchi annuali 2004 da presentare entro
il 31/01/2005 per gli obbligati all’intra annuale (per cessioni
intracomunitarie entro € 40.000 e acquisti intracomunitari entro €
150.000).
Per quanto riguarda le soglie sopra
indicate in merito alla periodicità dell’obbligo di presentazione
del modello intra, non è ancora stato chiarito se si debba tener
conto anche delle operazioni compiute con questi nuovi Stati
(operazione che risulterebbe difficile visto l’entrata nella Cee in
corso d’anno). In attesa di chiarimenti suggeriamo di continuare ad
usare il regime di periodicità adottato all’inizio dell’anno.
N.B. il Decreto 15/4/2004,
recante integrazioni ai modelli Intra determinate dall’entrata nella
UE dei nuovi Stati, modifica anche alcune norme generali in materia
di compilazione dei modelli Intra. Secondo tali modifiche in caso di
rettifica dell’ammontare delle operazioni o del valore statistico è
sufficiente indicare le variazioni precedute da:
- il numero di identificazione (Stato e
codice Iva), per le operazioni riepilogative ai soli fini fiscali;
- il codice di nomenclatura combinata e la
natura della transazione, per le operazioni riepilogative ai soli
fini statistici e solo per gli elenchi mensili;
- il numero di identificazione (Stato e
codice Iva) nonché il codice di nomenclatura combinata e la natura
della transazione, per le operazioni riepilogative sia ai fini
fiscali che statistici e solo per gli elenchi mensili.