Circolare n. 7
Norme antiriciclaggio
A seguito di quanto stabilito
dal D.Lgs. 56/2004, i professionisti (dottori commercialisti,
ragionieri, consulenti del lavoro, avvocati, notai e revisori contabili)
sono obbligati, pena l’applicazione di sanzioni amministrative, a
segnalare all’amministrazione finanziaria:
- il trasferimento di somme in contanti o
con titoli al portatore superiori a 12.500,00 euro;
- la mancata indicazione della clausola di
non trasferibilità sugli assegni di importo superiore alla somma di
cui sopra o la mancata indicazione del beneficiario;
- la movimentazione di libretti con saldo
superiore a tale limite.
Si consiglia quindi di porre
particolare attenzione a tutti quegli atti che prevedano il passaggio di
somme superiori a 12.500,00 euro senza l’utilizzo di appositi strumenti
finanziari (es. atti di passaggi immobiliari in cui l’acconto/caparra
superiore a 12.500,00 euro venga indicato come già corrisposto e non
esistano assegni a dimostrazione di tale pagamento).
Intrastat di luglio (proroga)
Il Governo ha approvato un
differimento a regime (ossia valido anche per gli anni a venire) del
termine di presentazione dei modelli Intrastat relativi al mese di
luglio che si presentavano entro il 20 agosto. D’ora in poi tali elenchi
saranno da presentarsi entro il 6 settembre successivo (con possibile
slittamento al 7 solo quando il 6 cade di domenica), permettendo così
alle aziende di evitare il periodo delle vacanze di agosto.
Tale proroga riguarda i contribuenti “mensili” ossia coloro che hanno
realizzato nell’anno precedente acquisti intracomunitari superiori a 150
mila euro e/o cessioni intracomunitarie per oltre 200 mila euro e quelli
che effettuano cessioni di beni superiori a tale soglia verso la
Repubblica di San Marino.
Al momento ancora nessuna proroga è stata decisa per tutte le scadenze
del 16 agosto che quest’anno dovrebbero presuntivamente slittare al
20/08. Non appena saremo certi, pubblicheremo la data di proroga sul
nostro sito.
Novità in tema di tassazione
Si ricordano le seguenti novità
in materia fiscale valevoli già dall’01.01.2004, facendo presente che
sul nostro sito sono state pubblicate delle apposite guide:
Plusvalenze e
minusvalenze su partecipazioni
Le plusvalenze / minusvalenze su partecipazioni sono diventate dal 2004,
in alcuni casi, intassabili / indeducibili.
Dividendi
Dal 2004 Spa o Srl che distribuiscono dividendi dovranno porre
attenzione alle modifiche previste dal nuovo sistema di tassazione.
Imposta di registro e ipotecaria catastale su terreni agricoli
Viene estesa anche alle società di capitali l’agevolazione già prevista
per i coltivatori diretti relativamente all’acquisto di terreni
agricoli, operazione che abitualmente sconta un carico fiscale del 18%
(imposta di registro più ipo-catastali). Tale agevolazione, che si
applica in presenza di particolari requisiti relativi agli
amministratori, consiste nella riduzione di un carico fiscale all’ 1%
più € 258,22 di imposte fisse.
Agevolazioni Tecno -
Tremonti
In attesa dei chiarimenti
operativi dal Ministero delle Finanze sull’agevolazione e del parere di
legittimità dell’Unione Europea, si ribadisce quanto detto nella
circolare n. 1/2004. I soggetti in attività alla data del 02.10.2003
potranno godere delle seguenti detassazioni dal reddito d’impresa:
- detassazione del 10% sulle spese sostenute
nel 2004 per ricerca e sviluppo iscrivibili tra le immobilizzazioni
immateriali e sui costi per la realizzazione di sinergie
nell'informatica tra le Pmi;
- detassazione di un ulteriore 30%
dell’eccedenza delle spese sostenute nel 2004 per ricerca e sviluppo
e quelle per ottenere sinergie nell'informatica rispetto alla media
delle stesse spese sostenute nei 3 periodi d’imposta precedenti;
- detassazione del 100% delle spese
sostenute nel 2004 per la partecipazione a fiere espositive
realizzate all’estero;
- detassazione del 100% delle spese
sostenute nel 2004 per stage aziendali destinati a studenti di
scuola secondaria o università.
- detassazione del 100% delle spese
sostenute nel 2004 per la quotazione in borsa all'interno
dell'Unione europea.
Liquidazione imposte sui
redditi 2000 a tassazione separata
L’Agenzia delle entrate ha
annunciato, con la circolare n. 30/E del 24.6.04, l’arrivo delle
cartelle relative alle liquidazioni delle imposte sui redditi soggetti a
tassazione separata percepiti nel 2000 e dichiarati nel 2001 (es.
trattamenti di fine mandato per co.co.co.). Chi dovesse riceverle è
pregato di portarle in Studio per un controllo sui calcoli effettuati
prima di procedere al versamento delle somme indicate.
Omessa presentazione degli F24
a zero
Si ricorda che l’Agenzia delle
Entrate ha affermato che la ritardata presentazione di un F24 con saldo
a zero comporta l’applicazione di una sanzione pari ad € 51,00 per
ritardi non superiori a 5 giorni lavorativi ed € 154,00 per ritardi
superiori. Al posto dell’applicazione di tale sanzione si può procedere,
quando il calcolo risulti più conveniente rispetto agli importi sopra
elencati, al ravvedimento operoso del tributo da compensare (procedendo
eventualmente alla compensazione anche di interessi e sanzioni).
Ravvedimento operoso "Diritto
Annuale CCIAA"
Quando il versamento del
diritto annuale CCIAA non viene effettuato nei termini, si può procedere
a sanare il ritardato versamento mediante l’applicazione dell’istituto
del ravvedimento operoso. E’ però necessario precisare che, a seguito di
quanto stabilito dalla R.M. n. 115/E del 23.05.2003, le sanzioni e gli
interessi dovuti in questo caso non sono compensabili in F24 ma devono
essere integralmente versati.
Tassa rifiuti e occupazione
spazi pubblici
Solo per i Comuni Convenzionati
con l’Agenzia delle Entrate
Le somme dovute per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e la
tariffa per la gestione dei rifiuti urbani possono essere pagata tramite
F24 utilizzando i seguenti codici: 3920 per il tributo; 3921 per gli
eventuali interessi e 3922 per le sanzioni.
La stessa possibilità di pagamento in F24 è concessa per le somme dovute
a titolo di tassa/canone per l’occupazione di aree pubbliche (Tosap/Cosap)
mediante l’istituzione dei seguenti codici: 3931 per occupazione
permanente; 3932 occupazione temporanea; 3933 interessi e 3934 sanzioni.
Come tutti i tributi esposti in F24 tali somme possono essere compensate
ad es. col credito Iva.
Presentazione degli F24
tramite internet
Sul sito dell’Agenzia delle
Entrate (www.agenziaentrate.it)
e reperibile un software per la presentazione ed il pagamento degli F24
tramite Internet, oltre ad un elenco delle Banche che hanno aderito a
tale sistema di pagamento.
Autodenuncia Inps pensionati
Entro il prossimo 2 agosto i
pensionati che svolgano attività di lavoro autonomo o di impresa devono
presentare agli enti erogatori della pensione la dichiarazione dei
redditi derivanti da tale attività.
L’omissione di tale comunicazione comporta il versamento all’ente
previdenziale di una somma, a titolo di sanzione, pari all’ammontare di
1 anno di pensione.
Affitto palazzi storici
Con l’entrata in vigore del
nuovo Codice dei beni culturali scatta l’obbligo, per i locatori di
unità immobiliari in palazzi storico-artistici vincolati, di inviare
alla Sovrintendenza la denuncia del contratto di affitto. A partire dal
1° maggio l’invio dovrà avvenire entro 30 giorni e quindi entro il 30
maggio per i contratti già in essere al 1.5.04 ed entro 30 giorni dalla
stipula per quelli nuovi. L’omessa denuncia è punita con la reclusione
fino ad 1 anno e la multa da € 1.549,50 a 77.469,00.
Rapporti con le banche
Negli ultimi anni le banche
hanno proposto con sempre maggiore frequenza contratti cosiddetti “di
copertura” o “derivati”.
Tali contratti, che dovrebbero consentire all’impresa di tutelarsi dal
rischio di fluttuazione dei cambi o di aumento dei tassi di interesse
bancari, talvolta si trasformano in veri e propri boomerang dal punto di
vista economico. Si ribadisce di porre estrema attenzione prima di
sottoscrivere tali contratti (denominati ad esempio IRS, swap, options
.. .) e di esaminare con cura i rischi e le opportunità in essi
contenuti.
Ritenute di lavoro autonomo e
versamento agevolato
I sostituti di imposta che
soddisfano queste condizioni:
- operano ritenute esclusivamente su
compensi autonomi (no dipendenti o co.co.co.);
- i compensi di lavoro autonomo riguardano
non più di 3 soggetti;
- le ritenute non superano complessivamente
l’importo di € 1.032,91;
possono versare le ritenute
cumulativamente e senza applicazione di interessi e/o sanzioni entro il
termine previsto per il pagamento delle imposte a saldo dello stesso
anno (quindi, ad esempio, le ritenute del 2003 possono essere pagate
entro il 21.06.2004). Il versamento segue le modalità e i codici
abituali, salvo considerare come riferimento l’ultimo mese dell’anno ed
esporre nel Mod. 770 tale scelta.
Chi dovesse non rispettare anche uno solo dei tre limiti sopra elencati,
riprenderà a versare le ritenute nei metodi e alle scadenze ordinarie a
partire dalla prima scadenza utile (es. non ho versato ritenute per
complessivi € 500,00 appartenenti ad un solo soggetto, il 01 luglio
assumo un dipendente, le ritenute sospese devono essere versate entro il
16 luglio). |