Circolare n. 8
Manovra bis
La legge di conversione della
recente manovra finanziaria (DL 168/04 convertito nella L. 191/04),
pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31.07.04, accoglie il
maxiemendamento del Governo che fissa alcune correzioni in materia di
imposta di bollo e di registro. Ricordando in particolar modo che
il bollo di € 10,33 (ex 20.000 lire) prima utilizzato per le
vidimazione e la marcatura di richieste e documenti generali
è aumentato ad € 11,00, si riassumono di seguito le
principali altre correzioni:
IMPOSTA DI BOLLO
|
Tipologia di atti
|
Imposta post
emendamento |
Atti pubblici o scritture
private autenticate relative a diritti immobiliari da registrare
telematicamente e loro copie conformi per usi ipotecari nonché
domande di annotazione da essi dipendenti |
Imposta fissa di € 176
|
Domande, denunce o atti
presentati su supporto informatico o telematicamente al registro
delle imprese |
Imposta fissa di:
- € 32 per le ditte individuali
- € 45 per società di persone
- € 50 per società di capitali |
- Cambiali emesse e pagabili nello Stato.
- Cambiali emesse nello Stato e pagabili all’estero.
- Vaglia cambiari |
Imposta proporzionale del:
- 12‰
- 9‰
- 11‰ |
Diverse tipologie
di cambiali |
Imposta proporzionale del
0,1‰ |
- Assegni circolari
- Vaglia cambiari e fedi di credito |
Imposta proporzionale
- 6‰
- 4‰ |
Ricevute lettere e ricevute
di accreditamento e altri documenti |
Imposta fissa di:
- € 1,29 per importi fino a € 129,11
- € 2 per importi tra € 129,12 e € 258,23
- € 3,61 per importi tra € 258,24 e € 516
- € 5,16 per importi superiori ad € 516 |
Cambiali e titoli
equivalenti emessi all’estero |
Imposta fissa dello 0,1‰
|
OPERAZIONI
IMMOBILIARI E FINANZIAMENTI |
Tipologia di atti
|
Imposta post
emendamento |
Atti pubblici, atti
giudiziari pubblicati, scritture private autenticate e non
autenticate presentate per la registrazione, donazioni relative ad
immobili diversi dalla prima casa di abitazione. |
Rivalutazione al
20% dei moltiplicatori relativi alle imposte di registro e
ipotecarie –catastali:
Es. rendita immobile alla data del rogito
1.000 x 5% di aggiornamento = 1.050.
Valore in base al moltiplicatore 1.050 x
120 = 126.000
Imposta di registro ipotecaria-catastale
sulla compravendita 126.000 * 10% = 12.600 |
Finanziamenti a medio-lungo
termine quali mutui immobiliari, ad esclusione di quelli per la
prima casa, crediti personali alle famiglie, prestiti per acquisti
rateali. |
Imposta sostitutiva del 2%
|
Trasferimento di beni nella CEE senza vendita
e/o acquisto
In caso di trasferimento di
beni dal territorio italiano ad altri paesi cee o viceversa senza
vendita degli stessi è necessario, al fine di vincere la presunzione di
acquisto o vendita, utilizzare e conservare un apposito registro su cui
annotare le predette movimentazioni.
In tale registro dovranno essere annotati i trasferimenti:
- di beni oggetto di perfezionamento,
lavorazione o manipolazione usuali destinati a essere trasportati
e/o spediti al committente operatore in altro stato UE;
- di beni temporaneamente utilizzati per
l’esecuzione di prestazioni nel territorio di un altro Stato;
- di beni che se importati beneficerebbero
dall’ammissione temporanea in esenzione di dazi doganali.
Il registro da utilizzarsi è un
normale registro per il quale è prevista la numerazione progressiva per
ogni pagina; è ammesso l’utilizzo di schedari a fogli mobili o tabulati
di macchine elettrocontabili.
Per quello che riguarda i beni introdotti da paesi extra UE è necessaria
la tenuta del medesimo registro mentre per quello che riguarda l’invio
di beni in paesi extra UE si può alternativamente compilare il registro
o provvedere alla predisposizione di un apposito Ddt.
Per maggior chiarezza di prenda visione del seguente schema:
OPERAZIONE
|
Beni introdotti in ITA
da UE e EXTRAUE
|
Beni inviati in altri
paesi UE
|
Registro
|
INTRA
|
Registro
|
INTRA
|
Acquisti /
Cessioni intracomunitari |
No |
Si |
No |
Si |
Operazioni di
perfezionam.to e manipolaz. usuali |
Si |
Si* |
Si |
Si* |
Beni inviati o
introdotti per subire lavorazioni, riparazioni, manutenzioni,
installazioni |
SI |
Si* |
Si |
Si* |
Beni utilizzati
strumentalm. x prestazioni di servizi o per allestimento fiere
|
Si |
No |
Si |
No |
Beni che se
importati beneficerebbero della ammissione in temporanea esenzione
di dazi doganali |
Si |
No |
Si |
No |
Beni installati,
montati o assiepati in Italia a seguito di una cessione |
No |
Si* |
-- |
-- |
Beni usati
assoggettati al regime del margine |
No |
Si |
No |
Si* |
(*) solo ai fini statistici per i contribuenti
tenuti alla presentazione dell’intra mensile.
Modelli INTRASTAT on-line
L’Agenzia delle Dogane ha
predisposto sul proprio sito il servizio telematico intr@Web che
consente ai contribuenti che devono presentare gli elenchi riepilogativi
delle cessioni e degli acquisti intracomunitari contenenti un numero
limitato di indicazioni (fissato a massimo 20 righe per la sezione 1 e
10 righe per la sezione 2) di poterli trasmettere senza particolari
formalità.
Inps e lavoratori autonomi occasionali
Si riassume di seguito il
trattamento previsto per i lavoratori autonomi occasionali ricordando
che, a seguito della riforma Biagi, l’occasionalità della prestazione
non è più da riferirsi alla durata o al compenso corrisposto quanto
piuttosto alla natura della prestazione e al mancato coordinamento del
lavoratore con il committente. La prestazione è infatti occasionale
quando manchi di coordinamento con l’attività del committente, manchi di
un inserimento funzionale nell’organico aziendale, abbia carattere
episodico (es. formazione) e lasci al lavoratore la completa autonomia
in merito al tempo e al modo di adempimento della prestazione.
Fino a € 5 mila tali collaborazioni sono esentate dall’iscrizione all’Inps
e dalle relative contribuzioni (si versa solo la ritenuta d’acconto del
20%). Si ricorda che il limite di € 5 mila va verificato in relazione
alla sommatoria dei redditi percepiti nel periodo di imposta (1° gennaio
– 31 dicembre) a titolo di lavoro autonomo occasionale, anche se da una
pluralità di committenti.
Superata tale soglia è obbligo del lavoratore comunicare ai committenti
la sorta obbligatorietà di iscrizione all’Istituto. Una volta che il
collaboratore è stato iscritto e del datore di lavoro l’obbligo di
versamento del contributo (con diritto di rivalsa di 1/3 sul
lavoratore). L’Inail non è mai dovuto.
La base imponibile su cui calcolare il contributo (è del 10% per i
soggetti con altra copertura previdenziale, del 15% per i titolari di
pensione diretta e del 17,80% per i lavoratori privi di altra tutela con
la maggiorazione dell’1% su redditi superiori ai € 37.883) è data dal
compenso lordo (nella parte che supera € 5 mila) dedotte le spese poste
a carico del committente e risultanti dalla ricevuta.
La ritenuta d’acconto Irpef del 20% va calcolata sul compenso al lordo
della ritenuta previdenziale.
Si allega alla presente apposito specchietto riepilogativo delle varie
tipologie di collaborazioni.
Clicca qui.
Rimborsi Iva trimestrali -
compensazioni Iva trimestrali
E’ entrato in vigore un nuovo
modello da utilizzarsi per chiedere a rimborso l’Iva a credito
trimestrale. Tale modello può essere scaricato direttamente dal sito
dell’Agenzie delle Entrate.
Cassette di sicurezza
Si fa presente che in caso di
decesso dell’unico titolare di una cassetta di sicurezza l’apertura di
quest’ultima potrà essere effettuata solo da un funzionario dell’Ufficio
delle Entrate o da un notaio che predisponga e comunichi all’Ufficio
delle Entrate apposito elenco dei beni contenuti nella cassetta.
Si consiglia quindi di intestare le cassette di sicurezza a 2 o più
persone e di verificare le norme per l’apertura della cassetta in caso
di decesso di uno degli intestatari.
Agevolazioni
Vi informiamo delle seguenti
agevolazioni, per le quali potrete chiedere maggiori informazioni alle
società specializzate:
-
anticipazione da parte della BNL dei crediti
Iva vantati dalle aziende;
-
rimborso totale o parziale degli oneri
finanziari connessi alla realizzazione di interventi volti a
favorire la presenza femminile nei ruoli di responsabilità
all’interno di imprese e organizzazioni: domanda da presentarsi a
partire dal 1° ottobre di ogni anno;
-
erogazione di agevolazioni per le imprese che
operano nel settore del turismo e del commercio: domanda da
presentarsi entro il 15.11.2004;
-
stanziamenti a favore delle attività teatrali.
Imprenditore agricolo e società agricola
Secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 99/2004, a
partire dal 7.5.2004 è sorta la nuova figura dell’imprenditore
agricolo professionale (IAP) che sostituisce quella preesistente
dell’imprenditore agricolo a titolo principale.
Sono considerati imprenditori agricoli professionali gli imprenditori
individuali che soddisfino tutti i seguenti requisiti:
- possiedano conoscenze e competenze
professionali (di cui all’art. 5 del Regolamento Ce n. 1257/99);
- dedichino all’attività agricola almeno il
50% del proprio tempo;- ricavino dall’attività agricola almeno il
50% del proprio reddito globale.
Tutti gli imprenditori agricoli che
soddisfino queste condizioni possono accedere alle agevolazioni
fiscali previste in materia di imposte (es. riduzione all’1%
dell’imposta catastale e in misura fissa di quella di
registro-ipotecaria in caso di acquisto di terreni agricoli), crediti
e prelazioni.
La più importante novità di tale Decreto consiste però nell’estenzione
di definizione di imprenditore agricolo professionale anche alle
società di persone e di capitali.
Questo consente oggi anche alle società di poter accedere alle
agevolazioni fiscali previste dalla vigente normativa a favore dei
coltivatori diretti.
I requisiti richiesti alle società per poter qualificarsi come IAP
sono:
- la ragione o denominazione sociale deve
contenere l’indicazione di “società agricola”;
- l’oggetto sociale deve essere costituito
dall’esercizio esclusivo dell’attività agricola;
- deve rispettare, a seconda della tipologia
sociale, il seguente requisito
Tipo di società
|
Requisito
|
Società di
persone |
Almeno 1 socio
deve essere imprenditore agricolo professionale (un accomandatario
in caso di sas) |
Società di
capitali |
Almeno 1
amministratore deve essere IAP |
Società
cooperative |
Almeno 1/5 dei
soci deve essere costituito da IAP |
Fattura con Iva e con imposta di bollo
Si ricorda che sono esenti dall’imposta di
bollo le fatture, le ricevute, le quietanze, le note, i conti, le
lettere ed altri documenti di addebitamento e accreditamento
riguardanti corrispettivi assoggettati ad IVA (qualsiasi aliquota);
con iva assolta all’origine art. 74.1; le esportazioni artt. 8a - 8b e
8bis; le cessioni intracomunitarie art. 66 DL 331/93 ed i servizi
internazionali art. 9**.
Le fatture e gli altri documenti equivalenti non rientranti nelle
ipotesi di cui sopra sono soggetti all’imposta di bollo di € 1,29
quando di importo complessivo superiore ad € 77,47 (le operazioni
escluse art. 15; le esenti art. 10; le fuori campo iva; gli
esportatori abituali art. 8c e le non imponibili art. 72).
**Per quanto concerne i servizi internazionali di cui all’art. 9,
l’esenzione dall’imposta di bollo è prevista limitatamente ai servizi
diretti esclusivamente alla realizzazione di esportazioni di merci
(quindi vengono esclusi i servizi internazionali relativi a beni in
transito doganale, ai trasporti di persone ecc.).
Cassetto fiscale
L’Agenzia delle Entrate offre la possibilità
a tutti i contribuenti, in proprio o per il tramite di un
professionista/intermediario abilitato, di consultare le proprie
informazioni fiscali relativa ai dati anagrafici, reddituali, dei
rimborsi di imposte dirette, dei versamenti effettuati tramite Modello
F23 e F24 e dei dati patrimoniali (atti del registro). Tutti i
contribuenti hanno dunque la possibilità, attraverso l’utilizzo di
questo servizio di “cassetto fiscale”, di conoscere in ogni momento la
loro posizione debitoria/creditoria nei confronti del fisco. Chi fosse
interessato può contattare lo Studio per ulteriori informazioni o
collegarsi direttamente con il sito dell’agenzia delle entrate
www.fisconline.agenziaentrate.it.
Interessi passivi e commissioni bancarie
Si invitano i Signori Clienti a controllare
gli interessi passivi bancari, le commissioni, gli oneri e le varie
spese addebitate sul c/c in quanto si riscontrano notevoli disparità.
|