Circolare n. 8
Prima verifica annuale registratori di
cassa
Scade il prossimo 23 ottobre il
termine per effettuare la prima verifica annuale del registratore di
cassa. La manutenzione annuale, che prima dell’emanazione del
provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 28.7.03 gravava sul
produttore del registratore, è ora a carico dell’utilizzatore ed è
effettuata su sua iniziativa.
Si ricorda che il termine del 23.10.04 riguarda i registratori già in
uso al 23.10.2003. Per i registratori entrati in uso successivamente il
controllo 2004 è assolto all’atto della messa in uso o contestualmente
al controllo di conformità.Nuova legge a tutela degli acquirenti di
immobili
E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la L. 210 del 2.8.04. Tale
normativa regola i rapporti tra l’azienda costruttrice e i promissori
acquirenti, cercando di tutelare questi ultimi in caso di “situazione di
crisi” (fallimento) dell’impresa costruttrice. I decreti attuativi
dovrebbero essere emanati nei prossimi 6 mesi, ma pare già certo che le
imprese costruttrici saranno obbligate a:
- procurare fideiussioni pari al 100% delle
somme e del valore di ogni altro corrispettivo ricevuto dai
promissori acquirenti (sia riscosso che ancora da riscuotere prima
del rogito);
- fornire apposite garanzie anche per vizi e
difformità che si presentino dopo la stipula del contratto
definitivo;
- versare un contributo obbligatorio, pari
al massimo al 5 per mille dell’importo delle fideiussioni, ad un
apposito fondo che sarà istituito per le vittime dei fallimenti.
I decreti attuativi
provvederanno inoltre a disciplinare i contenuti dei contratti
preliminari di vendita (in cui, per esempio, dovranno essere elencati
con precisione i materiali di costruzione) e a prevedere un sicuro
meccanismo di cancellazione delle ipoteche.
Sconti, abbuoni e premi fedeltà
Secondo il parere dell’Agenzia
delle Entrate, le somme erogate dal fornitore sulla base di una
preventiva contrattazione in funzione di un determinato obiettivo sono
da considerarsi soggette ad Iva (e non semplici elargizioni di denaro
escluse dal tributo).
Più precisamente:
- il bonus di tipo quantitativo (ossia
ragguagliato ad un incremento delle vendite o al raggiungimento di
un determinato fatturato di vendita) è visto come una riduzione del
prezzo praticato in origine sull’acquisto ed il fornitore dovrà
emettere nota di accredito ai sensi dell’art. 26.2 Dpr 633/ 72 (a
scelta con o senza applicazione dell’Iva) a favore del cliente;
- il bonus di tipo qualitativo (ossia
riconosciuto a fronte di attività promozionali di marketing o di
customer care) è una somma erogata in contropartita di una
prestazione di servizi prestabilita e di conseguenza è il cliente
che dovrà emettere fattura con Iva al fornitore.
Resi su vendite
Gli adempimenti previsti per i
resi su vendite sono differenti a seconda che si tratti di vendite con
emissione di fattura o con emissione di scontrino.
Nel primo caso è sufficiente che il venditore emetta una nota di
accredito che sia ricollegabile alla fattura originaria e che contenga
le generalità dei contraenti, l’oggetto dell’operazione, l’ammontare
dell’imponibile e dell’imposta.
Se invece si tratta di merce venduta tramite emissione di scontrino, la
procedura risulta essere ben più complessa: si dovrà infatti procedere
ad aprire una vera e propria pratica che contenga tutti i dati e i
documenti relativi sia all’originaria vendita che al reso (scontrini,
ddt ecc.) e che dovrà essere conservata fino alla scadenza dei termini
previsti per gli accertamenti in materia di Iva e di imposte dirette. Si
dovrà poi riprendere in carico nella contabilità di magazzino il bene
restituito; emettere uno scontrino fiscale negativo e procedere alla sua
registrazione con scorporo dell’Iva; restituire al cliente il prezzo
pagato oppure consegnarli un buono di acquisto che sarà ritirato (per
conservarlo nella pratica) e sostituito da un normale scontrino di
vendita al momento dell’acquisto sostitutivo.
Si ricorda che l’Agenzia delle entrate non ritiene corrette le procedure
più semplificate solitamente adottate per il cambio della merce venduta
tramite scontrino fiscale.
Variazioni della compagine
sociale e degli organi amministrativi
Al fine di evitare possibili
errori nell’espletamento delle periodiche pratiche fiscali o
nell’esecuzione di operazioni straordinarie, si pregano tutti i Clienti
di voler comunicare allo Studio con sollecitudine ogni variazione che
intervenga nella composizione sia degli organi amministrativi (Consiglio
di amministrazione o amministratore unico) e di controllo (collegio
sindacale e/o revisori) sia nell’assetto societario (cessioni di quote o
azioni, successioni mortis-causa ecc.). Si ricorda inoltre di tenere
aggiornati i relativi libri sociali (es. libro soci).
Contributo al turismo e al
commercio
E’ fissato per il 15 novembre
2004 il termine entro il quale presentare la domanda di contributo di
cui alla L. 488/92 (incentivi al commercio e al turismo). Il contributo,
che è limitato ai soli comuni situati in aree svantaggiate, è aperto per
la prima volta anche ai bar e ai ristoranti. Chi fosse interessato potrà
consultare sul nostro sito l’elenco dei comuni interessati.
Contratti a progetto
La riforma Biagi entrata in
vigore il 24.10.2003 ha trasformato i vecchi contratti di co.co.co.
inaugurando il nuovo contratto della collaborazione a progetto. Si
ricorda che il giorno 24.10.2004 scade il termine per provvedere
all’adeguamento di tutti quei contratti stipulati secondo la vecchia
disciplina, già in essere alla data del 24.10.2003 e non ancora scaduti.
Per ulteriori delucidazioni si veda la nostra circolare n. 8 del 2003.
Inps per i lavoratori autonomi
occasionali – sanatoria entro il 18.10
Come già più volte ribadito
nelle nostre passate circolari, a partire dal 2004 risultano obbligati
all’iscrizione e al versamento dei contributi Inps non solo i vecchi
co.co.co. (oggi collaboratori a progetto) ma anche i lavoratori autonomi
occasionali che nel corso dello stesso anno solare percepiscano compensi
superiori ad € 5.000,00 (anche se da diversi committenti). Nonostante la
circolare Inps n. 103 del 2004 abbia ribadito che è un onere del
lavoratore autonomo occasionale comunicare al proprio committente il
sorto obbligo di iscrizione, ricade sul committente il compito di
assolvere correttamente agli adempimenti di versamento e dichiarativi
previsti. E’ per questo che consigliamo a tutte le aziende di
predisporre un’autocertificazione sostitutiva di atto notorio (di cui
segue fac-simile) da far sottoscrivere al lavoratore autonomo
occasionale. Questo tutelerà l’azienda dal rischio di subire sanzioni
per il mancato versamento di contributi inps che in realtà non si sapeva
di dover versare (es. azienda A paga ad aprile € 4.000,00 al lavoratore
autonomo occasionale. L’azienda B paga allo stesso lavoratore € 2.000,00
in giugno = l’azienda B non è solo tenuta ad iscrivere il lavoratore
all’Inps per il superamento della soglia di € 5.000,00 annui ma è anche
tenuta a versare i contributi su € 1.000,00 di imponibile).
Ricordiamo infine che la circolare Inps n. 103/04 ha precisato che:
- ci sarà tempo fino al 18 ottobre 2004 per
sanare gratuitamente eventuali omessi versamenti per compensi
corrisposti da gennaio a settembre 2004;
- in deroga al generale principio di cassa,
per calcolare la soglia di € 5.000,00 del 2004 non si dovrà tenere
conto di quanto pagato nel corso del 2004 ma relativo a prestazioni di
anni precedenti.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI
ATTO DI NOTORIETA’
Artt. 3 e 4, . n. 15/68 come modificato dall’art. 2.11, L. 191/98Il
sottoscritto _______, nato a ___ il _____________, residente a
___________ in Via _____, C.F.: _________, a conoscenza del disposto
dell’art. 26 della L. n. 15 del 4 gennaio 1968, e delle sanzioni
previste in caso di dichiarazioni mendaci dal codice penale e da leggi
speciali in materia, sotto la sua responsabilità
DICHIARA
1) di avere attualmente un
rapporto di lavoro autonomo occasionale con la società ________;
2) di impegnarsi, nel caso di percezione di compensi a tale titolo da
altri committenti nel corso del medesimo anno solare, a comunicare
preventivamente alla società di cui al punto 1, all’atto dell’erogazione
dei compensi, l’ammontare complessivo annuo al momento raggiunto con
particolare riguardo alla fascia di esenzione di € 5.000,00 annui;
3) di essere stato informato dalla società di cui al punto 1 che in caso
di mancata preventiva comunicazione di cui al punto 2, per la quale la
società di cui al punto 1 incorra in sanzioni amministrative per il
mancato pagamento dei contributi previdenziali, le stesse saranno
imputate al sottoscritto.
Data/Firma
Disegno di Legge della
“Finanziaria 2005”
Premessa
Il 29.09.2004 è stato approvato
dal Consiglio dei Ministri il DDL della Finanziaria 2005. Si riportano
di seguito quelle che potranno essere le novità di maggior rilievo
almeno in relazione agli argomenti che Vi possono direttamente
interessare ricordando che una trattazione più approfondita sarà
comunque fatta non appena l’intera nuova finanziaria risulterà ultimata
ed approvata.
Nuove disposizioni relative
alle locazioni immobiliari - bozza
-
Sarà fissato un limite del canone al di sopra
del quale non scatterà l’accertamento degli Uffici né ai fini Iva né
dell’imposta di registro.
-
Sempre ai fini dell’imposta di registro sarà
esclusa la possibilità di accertamento degli Uffici quando il canone
annuo da contratto sarà non inferiore al 10% del valore catastale
dell’immobile (rendita rivalutata per i moltiplicatori di cui
all’art. 52.4 DPR 131/86 ossia valore imponibile ici).
-
L’accertamento sarà escluso ai fini dell’Irpef
quando il reddito dell’immobile locato sia non inferiore al maggiore
tra l’85% del canone annuo e il 10% del valore catastale
dell’immobile.
-
In caso di omessa registrazione del contratto
di locazione dell’immobile, l’accertamento riguarderà anche i 4
periodi di imposta antecedenti e si baserà su un canone pari al 10%
del valore catastale dell’immobile.
-
La denuncia di locazione all’autorità di
pubblica sicurezza dovrà essere effettuata telematicamente.
Nuove disposizioni in materia
di Iva - bozza
-
Sarà ripristinato l’obbligo di presentazione
dell’elenco clienti e fornitori che dovrà essere effettuato
telematicamente entro il mese di febbraio di ogni anno.
-
Sarà obbligo del fornitore di un esportatore
abituale comunicare telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati
relativi alle dichiarazioni di intento ricevute, entro il giorno 16
del mese successivo al ricevimento.
-
Il limite del volume d’affari per la
presentazione telematica delle dichiarazioni Iva delle persone
fisiche è stato abbassato ad € 10.000,00 con conseguente ampliamento
dei soggetti obbligati all’invio telematico.
-
In caso di mancato versamento dell’Iva in
presenza di una cessione a prezzi inferiori al valore normale, è
prevista la responsabilità solidale dell’acquirente salvo dimostrare
che il prezzo inferiore è dovuto a situazioni o eventi
oggettivamente rilevabile nonché sulla base di specifiche
disposizioni di legge (la norma sarà applicata solo ad alcune
categorie di beni che dovranno essere identificate in apposito DM).
Concordato preventivo
triennale - bozza
Dal 2005 sarà introdotto il
concordato preventivo triennale che, seppur similare al concordato
preventivo biennale applicato per il 2003-2004, avrà le seguenti
caratteristiche:
- sarà riservato ai titolari di reddito di
impresa e di lavoro autonomo purché in attività all’1.1.02, non si
siano avvalsi nel 2003 di regimi forfetari, non abbiano dichiarato
nel 2003 ricavi o compensi superiori ad € 5.164.569 ed abbiano
presentato le dichiarazioni dei redditi per il 2002 ed il 2003;
- sarà direttamente l’Agenzia delle Entrate
a proporre la base imponibile;
- il contribuente, dal ricevimento della
proposta, avrà 30 giorni di tempo per aderire o instaurare un
contraddittorio con l’Agenzia;
- per i periodi concordati:
- saranno inibiti gli accertamenti
sull’Iva e sui redditi;
- sull’eccedenza di reddito dichiarato
rispetto al reddito di base si applicheranno aliquote ridotte di 4
punti rispetto alle ordinarie;
- sempre sulla stessa eccedenza di cui al
punto b non saranno dovuti i contributi previdenziali;
- sarà dovuta l’Iva sui maggiori ricavi da
dichiarare rispetto alla pianificazione concordata;
La pianificazione fiscale
comporterà la limitazione nei poteri di accertamento
dell’Amministrazione finanziaria ma se accettata e non rispettata
comporterà la notifica di un accertamento parziale sul reddito accordato
e sulla relativa Iva.
Ampliamento della comunicazione del codice
fiscale - bozza
Sarà esteso alle seguenti comunicazioni
l’obbligo di indicazione del codice fiscale:
-
denuncia di inizio attività (DIA) in materia
edilizia;
-
permessi di costruire e ogni altro atto
comunque denominato in materia di attività edilizia
-
contratti di somministrazione di servizi
telefonici, idrici e del gas
Studi di settore - bozza -
IMPORTANTE
-
Dal periodo di imposta 2004 l’accertamento
sulla base degli studi di settore non congrui sarà effettuato anche
se la non congruità riguarda 1 solo periodo di imposta. Questo sia
per le imprese in contabilità semplificata che per le imprese in
contabilità ordinaria (per obbligo o per opzione) ed i lavoratori
autonomi. Fino al 2003 erano infatti soggette ad accertamento solo
le contabilità in semplificata non congrue o quelle ordinarie per
opzione se non congrue per 2 anni su 3.
-
L’adeguamento agli studi di settore sarà
sempre esteso anche all’Irap e l’Iva sui maggiori imponibili andrà
versata entro la data prevista per il versamento a saldo delle
imposte (solitamente giugno).
Altre novità in cantiere
-
L’omesso versamento di ritenute d’acconto per
un importo superiore ad € 50.000,00 assumerà rilevanza penale quando
non ravveduto entro il termine di presentazione del Mod. 770
relativo (quindi entro settembre dell’anno successivo).
-
Sarà prorogato al 31.12.2006 il termine per il
controllo della corretta liquidazione di imposta dei redditi 2003
(il termine doveva scadere al 31.12.2005).
-
Il versamento ICI dovrà essere effettuato
esclusivamente su Mod. F24 (anche se il Comune non ha ancora
deliberato in tal senso).
-
Sarà possibile procedere all’affrancamento
delle riserve in sospensione di imposta presenti in bilancio al
31.12.04 mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva pari al 4%
per le riserve di rivalutazione e al 10% per tutte le altre (restano
escluse le riserve per ammortamenti anticipati). L’imposta
sostitutiva, indeducibile dal reddito, dovrà essere versata, senza
possibilità di rateizzazione, entro il termine per il versamento a
saldo delle imposte 2004 (giugno/luglio 2005).
-
Sarà prorogato al 31.12.2005 il regime di
parziale detrazione dell’Iva relativa all’acquisto, l’importazione,
il leasing o il noleggio di autovetture, ciclomotori e motocicli di
cilindrata inferiore a 350cc. (si ricorda che la detrazione è del
50% per gli autoveicoli elettrici e del 10% gli altri).
-
Il regime speciale Iva per gli agricoltori con
volume d’affari superiore ad € 20.658,28 dovrebbe essere prorogato
fino al 31.12.2005.
-
Sarà prorogato al 31.12.2005 il regime
agevolato (imposta di registro, ipotecaria e catastale) per gli
acquisti di terreni agricoli e relative pertinenze effettati da
parte dei coltivatori diretti.
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