Circolare n. 10
Acconti di
novembre
Scade il 30 novembre 2004 il
termine per il pagamento per il secondo acconto delle imposte dirette
2004 (Ires, Irap, Irpef e Inps).
Rata
rivalutazione
Chi ha effettuato la
rivalutazione 2002 di quote e terreni è tenuto al pagamento dell’ultima
rata entro il 16.12.04. Si ricorda che non si può procedere in alcun
modo alla compensazione di quanto dovuto.
Saldo ICI
Il 20 dicembre 2004 scade il
termine per il pagamento del saldo ICI dovuto per il 2004. Tale saldo
deve essere calcolato sulla situazione alla data del 15 dicembre 2004 ed
è quindi necessario che chi avesse avuto variazioni (acquisti, vendite,
dichiarazioni di fine lavori ecc.), o sappia di averne entro tale data,
contattare il proprio consulente.
Acconto Iva
L’acconto Iva scade il 27
dicembre.
Modalità di
registrazione delle fatture extra-ue e relative bollette doganali
Di seguito si esemplifica un
caso pratico di registrazione di operazione extracomunitaria effettuata
tra un’impresa residente in Italia e una residente al di fuori dei
confini della UE. A questo proposito si ricorda innanzitutto che:
- le importazioni extra-Ue sono assoggettate all’Iva al momento
dell’introduzione dei beni nel territorio dello Stato;
- l’Iva è applicata dall’Ufficio doganale attraverso l’emissione di una
bolletta doganale che, ai fini Iva, svolge le stesse funzioni della
fattura (non avendo rilevanza ai fini Iva la fattura dell’esportatore);
- ai fini delle imposte dirette il documento comprovante l’acquisto è la
fattura dell’esportatore da registrare in contabilità solo al momento
del suo ricevimento;
- se la transazione avviene in valuta estera, l’acquirente deve
registrare la fattura in base al cambio del giorno in cui è effettuata
l’operazione (arrivo delle merci in dogana) o, in mancanza, del giorno
antecedente più prossimo. Il successivo pagamento darà quindi origine ad
un utile o ad una perdita su cambi.
Esempio:
Ditta Italiana acquista da fornitore USA merce per dollari USA 30.000.
Il cambio alla data di arrivo della merce è pari 1,35 ($ 30.000:1,35= €
22.222,22)
All’arrivo in dogana lo spedizioniere anticipa l’Iva ed i dazi ed emette
poi lettera di addebito per il recupero di tali spese (solitamente la
merce non viene sdoganata se prima non vengono rimborsati detti
anticipi).
Il cambio applicato dalla dogana nella bolletta doganale è pari 1,30 ($
30.000:1,30= € 23.076,92)
Lo spedizioniere emette fattura alla ditta italiana per fatturare le sue
competenze (es. spese di trasporto e altre spese). N.B. lo spedizioniere
può anche inviare una unica fattura ricomprendendo sia le sue competenze
che il recupero delle spese da lui anticipate. In questo caso la 2^ e 3^
registrazione del sottostante esempio saranno una unica registrazione.
Alla data di pagamento della fattura dell’esportatore il cambio è pari a
1,40 ($ 30.000:1,40= € 21.428,57).
Registrazione bolletta doganale
con Iva 20% relativa alla fattura
=/=
Dazi doganali
Val. merci importate
Iva a credito
|
a
|
Dogana |
900,00
23.076,92
4.615,38 |
29.592,30
|
Per storno conto transitorio
merci e giroconto spese
|
|
a
|
=/=
Val. merci importate
Spese da rimbors.
|
23.076,92
5.515,38 |
29.592,30
|
Ricevuta dallo spedizioniere
lettera di addebito per spese anticipate
=/=
Spese da rimbors.
Spese bolli
|
a
|
Spedizioniere |
5.515,38
1,29 |
5.516,67
|
Ricevuta fattura n. ... dallo
spedizioniere
=/=
Spese di trasporto
(fuori campo Iva)
Altre spese
(soggette Iva)
Iva a credito
Spese bolli
|
a
|
Spedizioniere |
1.000,00
300,00
60,00
1,29 |
1.361,29
|
Ricevuta fattura n. ... dal
fornitore extraue per $ 30.000 cambio 1,35
|
|
a
|
Fornitore
extra-ue |
|
22.222,22
|
Pagamento fattura n. ... dello
spedizioniere e spese anticipate
Pagamento fattura n. ... del fornitore extraue
per $ 30.000 cambio 1,40
|
|
a
|
|
21.428,57
793,65 |
22.222,22
|
* * * *
Redditi a
tassazione separata
In questi giorni stanno
arrivando ai contribuenti diverse comunicazioni dell’Agenzia delle
Entrate con cui si informa della liquidazione dell’imposta dovuta sui
redditi soggetti a tassazione separata percepiti nel 2000. Si anticipa
che non si tratta di un errore bensì di imposte dovute per redditi che
non sono stati ricompresi nel calcolo di quanto dovuto a suo tempo
perché la loro natura esige una particolare metodologia di pagamento
(chiamata appunto “tassazione separata”). L’elenco completo dei redditi
soggetti a questo tipo di tassazione è consultabile sul nostro sito ma a
titolo esemplificativo si ricorda che ne fanno parte sia redditi da
indicare in dichiarazione sia redditi che in dichiarazione non sono
nemmeno elencati (es. il TFR, arretrati di pensione, compensazione
crediti Inps ecc.).
Marche da
bollo
Si ricorda che la marca da
bollo da € 10,33 è stata sostituita dalla marca da bollo da € 11,00, ad
esempio per la bollatura dei registri e libri sociali.
Anatocismo
bancario
Una recente sentenza della
Cassazione, ribadendo la non legittimità dell’anatocismo bancario, ha
dato ragione ai consumatori dichiarando retroattivi gli effetti di tale
illegittimità. Per anatocismo si indica quel sistema di calcolo per il
quale si vengono a calcolare interessi su interessi. In pratica le
banche rilevano gli interessi passivi trimestralmente finendo così per
calcolare quelli del trimestre successivo anche sugli interessi passivi
del/dei trimestri precedenti (pratica non utilizzata per gli interessi
attivi che vengono calcolati annualmente). Questo metodo è illegale dal
1999 così come non legali sono le commissioni di massimo scoperto. La
retroattività del valore della sentenza in oggetto permetterà a chiunque
di richiedere agli istituti bancari il rimborso totale degli interessi
passivi indebitamente calcolati quantomeno negli ultimi 10 anni anche
quando non esista più il conto corrente o si siano interrotti i rapporti
con quella banca.
Purtroppo l’unico modo per recuperare interessi e spese indebitamente
addebitati è quello di avviare una causa civile contro la banca ed è
quindi opportuno fare una valutazione del rapporto fra le spese che si
dovranno sostenere ed il risarcimento ottenuto.
“Raggiri”
bancari"
Lo Studio consiglia di valutare
attentamente tutte quelle situazioni in cui Vi troviate ad inviare merci
a clienti poco sicuri in cambio di un preventivo pagamento con bonifico
bancario. Può infatti accadere che il cliente Vi anticipi via fax la
distinta da cui risulta un bonifico a Vostro favore effettuato tramite
home banking: ebbene questi bonifici possono essere revocati nelle 24
ore successive con conseguente mancato pagamento delle merci da Voi nel
frattempo inviategli.
Ricordarsi inoltre di distruggere gli estratti conto bancari prima di
gettarli: su di essi sono infatti stampate informazioni che consentono a
persone disoneste, ma esperte, di poter operare sul Vostro conto
corrente.
Ritardati
pagamenti e banche
Secondo quanto disposto dal
nuovo codice di condotta degli istituti di credito le vecchie centrali
rischi saranno sostituite dai “Sistemi informativi creditizi”. Tali
sistemi consteranno di 2 elenchi: nel primo elenco saranno iscritti
tutti i clienti che, facendo richiesta di un finanziamento sotto
qualsiasi forma, daranno il proprio consenso per iscritto al trattamento
dei propri dati ai fini di verifica del rischio creditizio. Nel secondo
elenco, denominato anche black list, verrà invece iscritto anche senza
preventivo consenso chi, per quattro volte consecutive, ritardi i
pagamenti dovuti agli istituti di credito. L’iscrizione a questo secondo
elenco provocherà lo sbarramento per l’accesso al credito e ad altre
forme di finanziamento.
Cancellazione
delle imprese dall’Ufficio del registro
Un recente provvedimento ha
approvato il nuovo procedimento per la cancellazione d’ufficio delle
società di persone, dei consorzi e delle imprese individuali non
operative dal Registro delle Imprese. Il mancato compimento di atti di
gestione per 3 anni consecutivi o l’irreperibilità dell’imprenditore
(individuali) o del legale rappresentante presso la sede legale (società
di persone), sono solo alcuni dei presupposti per la cancellazione
automatica.
Proroga
Privacy
Con il DL n. 266/04 pubblicato
in G.U. n. 264 del 10.11.04 è stato ulteriormente prorogato al 30 giugno
2005 il termine per l’adozione delle misure minime di sicurezza previste
dall’allegato B al Codice della Privacy e di conseguenza anche la
stesura del Documento Programmatico sulla Sicurezza. Ricordiamo che non
sono mai stati prorogati gli atri adempimenti previsti con l’entrata in
vigore all’1.1.04 del Codice delle Privacy (informative a clienti,
fornitori e dipendenti – nomine di titolare, responsabili ed incaricati
– analisi delle banche dati ecc.).
Altre
proroghe
Sempre lo stesso DL di cui al
precedente paragrafo ha disposto il differimento di altre scadenze tra
le quali si ricordano la proroga al 10.01.05 del termine per l’entrata
in vigore delle disposizioni sulla tutela dei non fumatori e la proroga
al 31.12.05 del termine per gli adeguamenti alle prescrizioni
antincendio per le strutture ricettive.
Agevolazione
all’autoimprenditorialità
E’ stato pubblicato in G.U. il
decreto interministeriale che regola gli incentivi all’autoimprenditorialità.
Tali agevolazioni, che interessano le piccole società, piccole/medie
cooperative sociali ed agricoltori, premiano la creazione di nuove
iniziative nei settori della produzione di beni e servizi e
dell’agricoltura attraverso contributi a fondo perduto, mutui agevolati
per gli investimenti, assistenza tecnica in fase di realizzazione degli
investimenti e di avvio dell’attività. Chi fosse interessato potrà avere
maggiori informazioni presso società e associazioni specializzate.
Agevolazione
per le e-commerce
In G.U. è stato inoltre
pubblicato il terzo bando per le agevolazioni sotto forma di credito di
imposta per le attività di commercio elettronico. Le
dichiarazioni-domanda dovranno essere presentate entro il 20 gennaio
2005. Maggiori informazioni potranno essere richieste a società e
associazioni specializzate.
Rimborso Irap
ed Iva
Secondo alcune interpretazioni,
l’Irap sarebbe in contrasto con la normativa comunitaria e di
conseguenza tutti i contribuenti (e non solo i piccoli imprenditori e
lavoratori autonomi) avrebbero la possibilità di presentare istanza di
rimborso di quanto per quest’imposta fino ad oggi versato. Lo Studio è a
conoscenza dell’offerta di alcune associazioni di categoria per la
predisposizione e presentazione dell’istanza di rimborso (per la quale
c’è comunque tempo fino a febbraio 2005) ma al momento, viste le
notevoli incertezze circa la conclusione positiva della pratica,
preferisce attendere ulteriori delucidazioni piuttosto che rischiare di
farVi pagare una pratica che potrebbe rivelarsi inutile. Chi volesse
aderire alla proposta di tali associazioni è comunque libero di farlo e
lo Studio si mette a disposizione per fornire la documentazione che
dovesse servire.
Lo stesso discorso dicasi in merito all’Iva su autovetture, carburanti,
alberghi, ristoranti e telefonini. I clienti sono liberi di tentare il
rimborso proposto dalle varie associazioni di categoria per l’Iva non
dedotta e relative alle predette spese, ma lo Studio ritiene opportuno
segnalare che non ritiene probabile, data anche la situazione
deficitaria delle casse dello Stato, la positiva conclusione di tale
domanda. |