Decreto salva Italia: le novità in programma
Premessa
In data 05.12.2011 il nuovo Presidente del Consiglio dei ministri Monti ha presentato il testo della nuova manovra di 30 miliardi per il rilancio dell’economia e il contenimento della spesa pubblica. La manovra, in via generale prevede l’aumento dell’imposizione IVA e IRPEF (attraverso l’aumento dell’addizionale regionale), ritocca l’agevolazione prevista per il risparmio energetico e le accise sulla benzina. Per il risanamento dei conti prevede, inoltre, alcune disposizioni tese a ridurre l’evasione fiscale. Di seguito illustriamo le principali novità introdotte nella manovra.
Decreto salva Italia: misure agevolativebr>
RIALLINEAMENTO PARTECIPAZIONI
La disposizione del comma 12 dell’articolo 23 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (ovvero il riallineamento delle partecipazioni) si applica anche alle operazioni effettuate nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2011. Il versamento dell'imposta sostitutiva è dovuto in un’unica rata da versare entro il termine di scadenza dei versamenti a saldo delle imposte sui redditi dovute per i periodi d’imposta 2012 e 2013.
Ricordiamo che il DL 98/2011 ha inserito due commi, 10-bis e 10-ter, all'art.15 del DL 29.11.2008 n. 185 conv. L. 28.1.2009 n. 2, prevedendo la possibilità di riallineare il maggior valore delle partecipazioni di controllo iscritte in bilancio a seguito delle operazioni di conferimento, fusione e scissione a titolo di avviamento, marchi d'impresa ed altre attività immateriali e la possibilità di riallineare il maggior valore delle partecipazioni di controllo acquisite nell'ambito di operazioni di cessione di azienda o di cessione di partecipazione attribuiti ad avviamento, marchi di impresa e altre attività immateriali. Sono cioè riallineabili i maggiori valori incorporati nel costo della partecipazione nel bilancio individuale delle società a seguito di un'operazione straordinaria ove tale maggior valore sia riferibile ad avviamento, marchi d'impresa o altre attività immateriali.
Tale possibilità è prevista per le partecipazioni di controllo per le quali sorgono gli obblighi del bilancio consolidato nel quale, una volta elisa la partecipazione, risulteranno iscritte le attività di avviamento, marchi ed altre attività immateriali. Il valore fiscale della partecipazione sarà scomposta in due parti: partecipazioni e attività immateriali e l'ammontare assoggettato ad imposta sostitutiva non rileverà ai fini del valore fiscale della partecipazione stessa. La norma si applica sia ai soggetti che redigono il bilancio secondo i principi contabili nazionali, sia a quelli che adottano principi contabili internazionali. Per partecipazioni di controllo si intendono per i soggetti non IAS, quelle incluse nel consolidamento ai sensi degli artt. 24 ss. del DLgs. 09.04.1991 n. 127; per i soggetti IAS, le partecipazioni per quote superiori al 50% dei diritti di voto ovvero con controllo sostanziale in presenza di quote inferiori a quelle incluse nel consolidamento ai sensi delle relative previsioni. L’imposta sostitutiva, ricordiamo, è pari al 16%.
AGEVOLAZIONI SUL NUOVO CAPITALE
Secondo quanto previsto dall’articolo 1 della nuova manovra è ammesso in deduzione un importo corrispondente al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio.
Il rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è valutato mediante applicazione dell’aliquota percentuale - individuata con un provvedimento del Ministero dell’Economia - alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2010.
L’aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è determinata con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da emanare entro il 31 gennaio di ogni anno, tenendo conto dei rendimenti finanziari medi dei titoli obbligazionari pubblici. Per i primi tre anni, secondo quanto previsto dal DL n. 201/2011 il rendimento nozionale è fissato al 3%.
La parte del rendimento nozionale che supera il reddito complessivo netto dichiarato è computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito dei periodi d’imposta successivi. Il capitale proprio esistente alla chiusura dell'esercizio in corso nel primo anno di applicazione della disposizione è costituito dal patrimonio netto risultante dal relativo bilancio, senza tener conto dell'utile del medesimo esercizio. Rilevano come variazioni in aumento i conferimenti in denaro nonché gli utili accantonati a riserva ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili; come variazioni in diminuzione:
? le riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti;
? gli acquisti di partecipazioni in società controllate;
? gli acquisti di aziende o di rami di aziende.
Gli incrementi derivanti da conferimenti in denaro rilevano a partire dalla data del versamento; quelli derivanti dall'accantonamento di utili a partire dall'inizio dell'esercizio in cui le relative riserve sono formate. I decrementi rilevano a partire dall'inizio dell'esercizio in cui si sono verificati. Per le aziende e le società di nuova costituzione si considera incremento tutto il patrimonio conferito.
La presente norma si applica anche al reddito d’impresa di persone fisiche, società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria, con le modalità che saranno stabilite con il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto. Con lo stesso provvedimento possono essere stabilite disposizioni aventi finalità antielusiva specifica.
Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2011.
RECUPERO EDILIZIO
Secondo quanto stabilito dalla manovra del governo tecnico la detrazione del 36%, dopo 10 anni di proroghe e conferme entra ufficialmente nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi.
Le novità più importanti, in vigore dal 2012, sono le seguenti:
? la detraibilità delle spese per la ricostruzione o il ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi e delle spese per opere volte a evitare gli infortuni domestici;
? detrazione del 25% del prezzo pagato per comprare case in edifici oggetto di restauro-risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia purché vendute entro 6 mesi dalla fine dei lavori;
? gli eredi continueranno a beneficiare delle rate non usufruite dal defunto ma solo se continueranno a detenere materialmente e direttamente il bene;
? trasferimento delle quote residue di detrazione automatico, in caso di compravendita, salvo diverso accordo tra le parti.
RISPARMIO ENERGETICO
La detrazione del 55% per gli interventi edilizi di risparmio energetico è prorogata per tutto il 2012.
DEDUCIBILITA’ DELL’IRAP SUL COSTO DEL LAVORO
Secondo quanto previsto dalla manovra in commento, il costo del lavoro sarà completamente deducibile ai fini Irpef ed Ires. Si tratta di un’importante innovazione, in quanto precedentemente la deduzione era stata fissata nella misura del 10%.
Secondo quanto previsto nel dettaglio dall’articolo 2 della manovra a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012 è ammesso in deduzione ai sensi dell'articolo 99, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, un importo pari all'imposta regionale sulle attività produttive, relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato.
Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di presentazione delle istanze di rimborso relative ai periodi imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2012, per i quali sia ancora pendente il termine di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché ogni altra disposizione attuativa di tale previsione.
LIBERALIZZAZIONE DELLE PROFESSIONI
Secondo quanto previsto dal DL n. 201/2011 le disposizioni contenute dall'articolo 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono modificate in maniera tale da agevolare ulteriormente l’esercizio delle professioni. Nel dettaglio, secondo le nuove disposizioni del decreto salva Italia, la durata del tirocinio obbligatorio previsto per l’esercizio di una professione che prevede l’esame di stato (notai, avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro ecc..) non potrà essere complessivamente superiore a 18 mesi.
Decreto salva Italia: gli interventi in materia fiscale
IMMOBILI: IMPOSIZIONE SULL’ABITAZIONE PRINCIPALE E ANTICIPO DELL’IMU
Con il decreto “salva Italia” viene prevista la reintroduzione dell’imposizione anche sulla prima casa e l’inasprimento, in generale, dell’imposizione sugli immobili. Tra le misure programmate dal Governo tecnico per il risanamento dei conti statali, quindi, è prevista la tassazione della ricchezza immobiliare:
? sull’abitazione principale, precisando che i comuni possono aumentare la franchigia di 200 euro prevista dal decreto per lenire la tassazione degli immobili utilizzati per le esigenze primarie dei proprietari;
? in misura più accentuata per tutti gli altri immobili.
Viene previsto, in particolare, l’aumento delle rendite catastali del 60% per il calcolo dell’IMU, la cui introduzione verrà anticipata al 2012. La nuova imposta, di fatto, si limita ad accorpare le imposte sul possesso dell’immobile, ovvero la tassazione del reddito presunto ai fini IRPEF (basato sulla rendita catastale) e l’ICI (imposta comunale sugli immobili).
Come è chiaro, è evidente che ciò comporterà sicuramente un aggravio sui titolari dell'abitazione principale (che fino ad oggi non pagavano alcunché ne ai fini Ici ne ai fini Irpef) mentre invece per le seconde o terze case solo un calcolo sul singolo caso potrà consentire di verificare l'effetto della nuova previsione. I calcoli dell'esborso e quindi del confronto con la situazione attuale dovranno però tener conto anche del potere che è assegnato ai comuni per la rimodulazione delle aliquote e della misure delle detrazioni.
La base imponibile dell'Imu è costituita dal valore catastale dell'immobile e con riguardo a ciò il decreto incrementa le rendite catastali. In particolare, i coefficienti utilizzati per il calcolo dell’imposta vengono modificati come segue:
NUOVI COEFFICIENTI DEL DECRETO “SALVA ITALIA”
Categoria dell’immobile Coefficiente (ICI) Nuovo coefficiente (IMU)
Categoria A 100 160
Categoria A/10 50 80
Categoria B (scuole ecc..) 140 140
Categoria C (fatta eccezione per C/1) 100 Suddiviso per categorie (vedi sotto)
Categorie C/3, C/4 e C/5 Vedi sopra 140
Categorie C/2, C/6, C/7 Vedi sopra 160
Categoria C/1 34 55
Categoria D 50 60
L’importo dell’imposta si ottiene applicando l’aliquota fissata dal Comune al valore dell’immobile (rendita catastale rivalutata del 5%) moltiplicato a sua volta per un coefficiente fisso, in base alla categoria catastale di appartenenza.
Secondo quanto stabilito dall’articolo 13 del “Decreto salva Italia” l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76% (modificabile in più o in meno di 0,3 punti) ridotto allo 0,4 per la prima casa (modificabile in più o in meno di 0,2 punti). Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono euro 200 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
I comuni possono elevare l'importo fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. Qualora agissero in tal modo però non potranno stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione.
Evidenziamo, infine, che il comma 11 del provvedimento prevede sulle aliquote fissate una quota variabile di competenza dello stato. Ciò significa che dovrà essere effettuato un duplice versamento:
? una quota è destinata al comune;
? la restante quota è destinata all'erario centrale.
Per i terreni agricoli all’ammontare del reddito dominicale che risulta dal catasto rivalutato dal 25% si applica un coefficiente pari a 120. Ricordiamo che il precedente coefficiente, invece, ammontava a 75.
ISEE E ACCESSO ALLE AGEVOLAZIONI FISCALI
Come noto, l’ISEE ( indicatore della situazione economica equivalente) consente, al contribuente, al di sotto di una certa soglia di ricchezza, di usufruire di alcune agevolazioni, tra le quali si annoverano:
? assegno per il nucleo familiare con tre figli minori;
? assegno di maternità;
? asili nido e servizi educativi per l’infanzia;
? Mense scolastiche;
? prestazioni scolastiche ( buoni per libri scolastici);
? servizi socio sanitari;
? social card;
? tariffa socila e per il servizio di distribuzione e vendita dell’energia elettrica;
Il predetto indicatore è calcolato come rapporto tra l’indicatore della situazione economica e il parametro assunto dalla scala di equivalenza.
Indicatore ISE = sommatoria dei redditi del nucleo familiare + 20% del patrimonio immobiliare ( considerato al valore ICI prima casa esclusa fino a un massimo di 51 000 Euro) + patrimonio mobiliare ( al netto di una franchigia di 15.000 Euro).
Scala di equivalenza= parametro strettamente correlato al numero dei componenti del nucleo familiare che prevede, tra l’altro, apposite maggiorazioni in presenza di componenti portatori di handicap o invalidità.
Ne consegue che, ad oggi, l’indicatore è in grado di misurare parzialmente la ricchezza del nucleo familiare che risulta influenzato, infatti, soltanto dal reddito ,dal valore del patrimonio familiare ( ridotto ad un quinto), nonché dalla dimensione e caratteristiche del nucleo familiare.
Al fine di rendere l’ISEE ( indicatore della situazione economica equivalente) un parametro idoneo a misurare a 360° gradi la capacità reddituale e patrimoniali di ogni nucleo familiare, l ’art. 5 del DDl salva Italia prevede che dovranno essere introdotte nuove modalità di determinazione dell’ISEE oltre a stabilire l’elenco dei vantaggi fiscali e tariffari ai quali i soggetti che presentano una certa soglia non potranno più accedere. In altri termini, verranno puntualmente individuate le agevolazioni tributarie e tariffarie, nonché le prestazioni assistenziali che, dal 1 gennaio 2013, non potranno essere riconosciute ai soggetti in possesso di un Isee superiore al tetto individuato con successivo decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il prossimo 31 maggio 2012.
La previsione di cui sopra è tesa, in buona sostanza, a rendere tale indicatore maggiormente idoneo a misurare in modo più completo la situazione economica delle famiglie, nonché rendere più difficile eventuali manipolazioni del medesimo indicatore. A tale proposito, dalle prime indiscrezioni emerge che, il predetto decreto dovrà introdurre nel calcolo anche due ulteriori parametri:
? la ricchezza patrimoniale della famiglia;
? le somme percepite in regime di esenzione fiscale. Sul punto, potrebbero rientrare, in tale ambito, benefici fiscali non correlati all’Isee, quali ad esempio detrazioni sugli interessi passivi sui mutui prima casa, bonus detrazioni fiscali del 36% ( recupero patrimonio edilizio) e 55% (riqualificazione energetica)
La norma in commento precisa, però, che restano fermi i requisiti reddituali previsti dalla normativa vigente.
La manovra in commento prevede che alcune agevolazioni fiscali siano condizionate all’indicatore ISEE.
AUMENTO DELL’IVA
A partire dal 01.08.2012 la manovra prevede l’aumento delle aliquote IVA nei seguenti termini:
? l’aliquota IVA del 21% passa al 23%;
? l’aliquota IVA del 10% passa all’12%.
L’aliquota del 4% rimane inalterata.
A partire dal 01.01.2014, inoltre, è possibile un ulteriore ritocco in senso negativo di 0,5% per entrambe le aliquote sopra indicate.
AUMENTO DELLE ALIQUOTE IVA
Periodo IVA ordinaria IVA agevolata
Prima del 17.09.2011 20% 10%
Dal 17.09.2011 21% 10%
Dal 01.08.2012 23% 12%
Dal 01.01.2013 23,5% 12,5%
Gli aumenti delle aliquote IVA serviranno per evitare la riduzione del 5% e del 20% nel biennio 2012-2013 delle agevolazioni fiscali disposta dalla manovra correttiva e anticipata dalla manovra di ferragosto. Come noto, in caso di mancata approvazione di un provvedimento di risparmio entro il prossimo 30.09.2012 le manovre estive prevedevano il taglio generale di tutte le agevolazioni fiscali riconosciute attualmente dal nostro ordinamento.
TASSAZIONE DEI BENI DI LUSSO
La manovra prevede una tassazione particolarmente pesante su tutti i beni di lusso a partire dalle automobili, che come noto sono già attualmente gravate dal superbollo. La nuova manovra del governo tecnico ha previsto un ulteriore inasprimento del superbollo sulle auto di lusso: il prelievo, infatti passa a 20 euro per ogni kw oltre il centosettantesimo.
SUPERBOLLO
Manovra Limite di applicazione Euro per kw
Manovra di ferragosto 225 10
Decreto salva Italia 185 20
Dal 1° maggio 2012 saranno tassate anche le unità con scafo superiori ai 10 metri, per gli stazionamenti giornalieri o per frazione di giorno commisurata alla lunghezza delle imbarcazioni. Gli importi dovuti variano dai:
? 5 €, per le barche dai 10,1 ai 12 metri;
? fino ai 703 € per le imbarcazioni superiori ai 64 metri.
Il pagamento sarà controllato con i pieni di carburante: al momento del rifornimento la ricevuta di versamento dovrà essere esibita all’Agenzia o all’impianto di distribuzione del carburante, per ottenere l’uso agevolato del carburante per lo stazionamento o la navigazione.
Verranno assoggettati a prelievo anche gli aeromobili, che pagheranno 1,5 € a Kg a partire dai mezzi con peso massimo al decollo fino a 1.000 Kg (7,55 € per i veicoli oltre le 10 tonnellate). Gli importi sono raddoppiati per gli elicotteri.
Per gli alianti, motoalianti, autogiri e mongolfiere la supertassa sarà di 450 €.
IMPOSTA SUI PRODOTTI FINANZIARI
Per il 2012 verrà introdotto su tutti i prodotti finanziari – fatta eccezione fondi sanitari e fondi pensione – un prelievo pari all’ 0.1% e a partire dal 2012 dello 0.15%. Tale prelievo sostituisce l’imposta fissa periodica attualmente in vigore.
ACCISE SUI CARBURANTI
Vengono aumentate le accise sui carburanti che a partire dal 2012 sono pari a:
? 593,20 euro per ogni 1.000 litri di gasolio;
? 704,20 euro per ogni 1.000 litri di benzina e benzina con piombo.
PRELIEVO SUI CAPITALI SCUDATI
La manovra del governo tecnico prevede un prelievo una tantum dell’1,5% sui capitali fatti rientrare in Italia con lo scudo fiscale. Finora i capitali scudati in Italia sono stati attuati con 3 operazioni:
RILEVANZA ECONOMICA DEI CAPITALI SCUDATI
Periodo del condono Ammontare economico
2001-2002 65 miliardi emersi con un’aliquota del 2,5%
2003 12,5 miliardi emersi con un’aliquota del 4%
2009-2010 104,5 miliardi con aliquote del 5-6-7%
TOTALE 182 miliardi di euro.
Spetterà agli intermediari che si sono occupati direttamente degli scudi, di riscuotere la somma dai contribuenti. In caso di cessazione del rapporto con il cliente scudato, gli intermediari dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate i contribuenti nei confronti dei quali non è stata applicata o versata l’imposta, a causa della cessazione del rapporto.
IMPOSTA COMUNALE SUI RIFIUTI
A partire dal 2013 la manovra introduce una nuova tassa comunale sui rifiuti e sui servizi (RES), che sostituirà la Tarsu. Il tributo colpirà “chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani”, e sarà commisurato:
? alla quantità di rifiuti;
? alla qualità di rifiuti prodotti per unità di superficie.
Viene abrogata, inoltre, la disposizione che prevede la specialità dei rifiuti prodotti dalle industrie e dagli operatori economici che utilizzano grandi superfici di vendita.
Entro il 31.10.2012 dovrà essere emanato il decreto attuativo che stabilirà i
criteri di determinazione del tributo.
ADDIZIONALI IRPEF
Viene previsto l’aumento delle addizionali regionali dallo 0,9 al 1,23%. Le risorse saranno destinate a coprire la spesa sanitaria delle Regioni.
Per quanto concerne le addizionali comunali, invece, l’aliquota delle nuove addizionali e le soglie di esenzione devono essere pubblicate entro il 20 dicembre di ogni anno (non più il 31 dicembre). I comuni, inoltre, potranno stabilire aliquote progressive sulla base degli scaglioni IRPEF fissati con legge dello stato.
Decreto salva Italia: misure contro l’evasione fiscale
RIDUZIONE DELL’IMPORTO PER LE OPERAZIONI IN CONTANTI
Preso atto che la via al contrasto all’evasione passa attraverso la tracciabilità del contante, la manovra salva Italia prevede un nuovo ritocco alla soglia del contante ad Euro 1.000. In altri termini, superata tale soglia i pagamenti dovranno essere effettuati in formati tracciabili ovvero, moneta elettronica, bonifici o assegni. Ne consegue che, per effetto di tale disposizione:
? sarà vietato il trasferimento di denaro contante (di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore) tra soggetti diversi per importi pari o superiori a 1.000,00 euro. Per tali trasferimenti sarà necessario ricorrere a banche, istituti di moneta elettronica o a Poste Italiane S.p.A.;
? gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 1.000,00 euro dovranno recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
? gli assegni circolari, i vaglia cambiari e postali possono essere richiesti, per iscritto, dal cliente senza clausola di non trasferibilità se di importo inferiore a 1.000,00 euro;
? il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non potrà essere pari o superiore a 1.000,00 euro. I libretti con saldo pari o superiore a 1.000,00 euro dovranno essere estinti ovvero il loro saldo deve essere ridotto ad una somma non eccedente il predetto importo.
La novità in esame risponde a finalità di adeguamento alle disposizioni adottate in ambito comunitario in tema di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.
La riduzione della soglia presenta notevole valenza anche ai fini della lotta all'evasione fiscale ovvero, alla riduzione delle operazioni in nero, con possibilità di reperire maggiori risorse sia in termini di imposizione diretta che indiretta.
Una delle novità del manovra in commento è l’estensione anche all’agenzia delle entrate delle informazioni su chi si macchia di infrazioni antiriciclaggio. Dalla lettura della disposizione, emerge, infatti, che la predetta comunicazione dovrà essere effettuata non solo al Ministero dell’Economia e delle Finanze entro 30 giorni, ma, anche, all’Agenzia delle Entrate (un successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate ne fisserà le modalità di adempimento).
Come previsto dall’art. 51 del D.Lgs. 231/2007, la comunicazione in esame, indirizzata alle autorità competenti (Ministero dell’Economia e delle Finanze), deve essere effettuata, oggi, entro 30 giorni dal momento in cui, le Banche, le Poste e altri soggetti, “in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni” hanno avuto notizia delle infrazioni relative all’utilizzo di denaro contante, all’utilizzo di assegni e di libretti al portatore, in violazione delle disposizioni esaminate.
Si precisa, infine, che la normativa antiriciclaggio considera infrazioni anche la richiesta del libretto di assegni in violazione delle regole sulla trasferibilità e quelle sul libretto al portatore.
DICHIARAZIONI FALSE IN SEDE DI ACCERTAMENTO
Il legislatore, al fine di rendere più penetranti i poteri di controllo e di accertamento previsti ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA quali, ad esempio, gli inviti ad esibire documentazione o fornire chiarimenti, i questionari per reperire dati, notizie e documenti sul contribuente o su talune operazioni, ecc., ha previsto che, qualora vengano esibiti o trasmessi atti o documenti “falsi” ovvero siano forniti dati e notizie “non rispondenti al vero”, la violazione assume connotati di natura penale, esattamente come quando viene resa una dichiarazione sostitutiva falsa ed, in particolare:
? l'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso;
? le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
In buona sostanza, l’art. 11 comma 1 del DL 201/2011 ha, di fatto, rafforzato i controlli sui contribuenti introducendo, tra l’altro, sanzioni di natura penale per chi esibisca o trasmetta atti o documenti falsi in tutto o in parte, oppure fornisca dati o notizie non rispondenti al vero, a seguito di richieste avanzate dall’Agenzia delle Entrate o dalla Guardia di Finanza, nell’ambito, tra le altre ipotesi, di questionari, inviti al contraddittorio, accessi, ispezioni o verifiche, è punito ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000.
Basti pensare che, prima dell’intervento normativo in commento, le reticenze e le omissioni del contribuente, in sede di risposta a questionari o inviti a contradditori, risultavano punite soltanto con la sanzione amministrativa da Euro 206 a Euro 1032 ( art. 11 comma 1 D.Lgs 471/1997).
D’ora in poi, invece, tutto quello che verrà esibito, trasmesso o comunque notiziato al Fisco, a fronte di una sua richiesta, è assimilabile ad una vera e propria autocertificazione, con quel che ne consegue in termini di punibilità con la reclusione fino a tre anni.
Dal tenore letterale della disposizione, si evince che l’ambito applicativo è limitato soltanto alle indicazioni mendaci fornite in sede di verifica ovvero, di richiesta dati e notizie e riportate nei processi verbali di constatazione (PVC). Nell’ambito di applicazione della disposizione in esame sono escluse, quindi, le comunicazioni di dati e notizie riconducibili, ad esempio, alle comunicazioni relative ai beni concessi in godimento ai soci che, sebbene finalizzate all’attività di recupero di materia imponibile, restano fuori della disciplina di accertamento, come espressamente previsto dalla disposizione in commento.
Quanto ai profili sanzionatori, invece, il legislatore ha voluto estendere, alle predette comunicazioni, l’applicazione della disciplina sanzionatoria - di natura penale - prevista per coloro che rilasciano dichiarazioni e atti mendaci tese, ad esempio, all’ottenimento di agevolazioni e/o detrazioni.
La nuova disciplina sanzionatoria, infine, si aggiunge e non sostituisce quella già vigente di natura amministrativa prescritta dall’art. 482 ( falsità materiale del privato).
OPERAZIONI DI IMPORTO INFERIORE A 1.500 EURO
A far corso dal 1° gennaio 2012, gli operatori finanziari sono obbligati a comunicare periodicamente all’anagrafe tributaria le movimentazioni che hanno interessato i rapporti di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, ed ogni informazione relativa ai predetti rapporti necessaria ai fini dei controlli fiscali, nonché l’importo delle operazioni finanziarie indicate nella predetta disposizione.
Ricordiamo che secondo la citata disposizione le banche, la società Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, nonché ogni altro operatore finanziario sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui, per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria ad esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro.
Le stesse informazioni potranno essere utilizzate per l’attività di verifica dell’Agenzia delle Entrate.
CANONE RAI
Le imprese e le società, ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nella relativa dichiarazione dei redditi, devono indicare il numero di abbonamento speciale alla radio o alla televisione, la categoria di appartenenza ai fini dell'applicazione della tariffa di abbonamento radiotelevisivo speciale, nonché gli altri elementi che saranno eventualmente indicati nel provvedimento di approvazione del modello per la dichiarazione dei redditi, ai fini della verifica del pagamento del canone di abbonamento radiotelevisivo speciale.
TERMINI DI SVOLGIMENTO DELLE VERIFICHE FISCALI
L’articolo 11 del DL ha previsto la modifica di alcune garanzie previste in materia di verifica da parte della Guardia di Finanza, recentemente ritoccate – a favore del contribuente – con il decreto sviluppo (DL n. 70/2011). Ci riferiamo in particolare alla disciplina concernente la permanenza dell’amministrazione finanziaria presso la società o l’ente sottoposto a verifica: secondo quanto previsto dalle previgenti disposizioni, nel caso in cui non sussistano ragioni di emergenza, o inerenti giustizia e salute, i controlli devono essere unificati e la loro durata non può essere superiore a 15 giorni lavorativi in un trimestre, considerando come tali i giorni di effettiva permanenza in azienda.
In particolare, il comma 7 dell’articolo 11 del DL n. 201/2011 modifica l’articolo 7 del DL n. 70/2011 in materia di accessi la lettera a) del comma 1 di tale disposizione viene modificata come segue:
? versione antecedente alla manovra Monti: esclusi i casi straordinari di controlli per salute, giustizia ed emergenza, il controllo amministrativo in forma d'accesso da parte di qualsiasi autorità competente deve essere unificato, può essere operato al massimo con cadenza semestrale, non può durare più di 15 giorni. Gli atti compiuti in violazione di quanto sopra costituiscono, per i dipendenti pubblici, illecito disciplinare. Codificando la prassi, la Guardia di finanza, negli accessi di propria competenza presso le imprese, opera, per quanto possibile, in borghese;
? la nuova disposizione: esclusi i casi straordinari di controlli per salute, giustizia ed emergenza, il controllo amministrativo in forma d'accesso da parte di qualsiasi autorità competente deve essere oggetto di programmazione da parte degli enti competenti e di coordinamento tra i vari soggetti interessati al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nell'attività di controllo. Codificando la prassi, la Guardia di finanza, negli accessi di propria competenza presso le imprese, opera, per quanto possibile, in borghese.
La nuova lettera a), quindi, non riproduce più l'espressione “non può durare più di 15 giorni”, viene, cioè, soppressa la previsione di un limite alla durata del controllo amministrativo in forma di accesso.
Inoltre la Manovra Monti sopprime i numeri 3 e 4 della lettera a) del comma 2 sempre dell'art. 7 del Decreto n. 70/2011 che recitano rispettivamente:
? gli accessi sono svolti nell'osservanza del principio della contestualità e della non ripetizione per periodi di tempo inferiori al semestre;
? gli atti e i provvedimenti, anche sanzionatori, adottati in violazione delle disposizioni in materia di controllo costituiscono, per i dipendenti pubblici che li hanno adottati, illecito disciplinare.
Dall'interpretazione letterale della norma si evince che vengono eliminati, complessivamente, il termine di durata degli accessi in massimo 15 giorni, il principio della non ripetizione degli accessi per periodi di tempo inferiori al semestre e la responsabilità per illecito disciplinare per i dipendenti pubblici in caso di mancato rispetto di tali termini.
In ogni caso le disposizioni oggetto di modifica da parte del DL n. 201/2011 devono essere lette nell’ottica imposta dallo Statuto del contribuente che all’articolo 12 comma 1 stabilisce che gli accessi, ispezioni e verifiche, si svolgono “[…] con modalità tali da arrecare la minima turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse nonché alle relazioni commerciali e professionali del contribuente”
Qualora i verificatori assumano comportamenti scorretti, quindi, il soggetto controllato può attivare le procedure di tutela innanzi al Garante del contribuente oltre che portare all'attenzione del Giudice tributario la violazione normativa e gli effetti derivanti sui successivi atti impositivi eventualmente emanati dall'Amministrazione finanziaria. Ove vengano rilevati comportamenti dell'Amministrazione che determinano un pregiudizio dei contribuenti, il Garante può segnalare tali circostanze agli organi direttivi dell’amministrazione finanziaria al fine di un eventuale avvio del procedimento disciplinare.
Decreto salva Italia: altre misure
ACCORPAMENTO ENTI PREVIDENZIALI “DI CATEGORIA”
Secondo quanto previsto dal DL n. 201/2011 dal 6 dicembre viene disposta la soppressione dell’INPDAP e dell’ENPALS. Le funzioni di tali enti e i rapporti attivi e passivi degli stessi saranno assorbiti dall’INPS.
PENSIONI
Viene introdotto il metodo contributivo di calcolo delle pensioni secondo il meccanismo pro rata a partire dal 01.01.2012. l’età di pensionamento, inoltre, è aumentata nei seguenti termini:
AUMENTO DELL’ETA’ PER IL DIRITTO ALLA PENSIONE
Ipotesi Modifiche del DL n. 201/2011
Lavoratrici dipendenti 62 anni a partire dal 01.01.2012.
Lavoratrici autonome 63 anni e sei mesi dal 01.01.2012.
Equiparazione uomini e donne per il pensionamento A partire dal 2018 l’età di pensionamento di uomini e donne verrà innalzata a 66 anni.
Anzianità contributiva L’accesso anticipato alla pensione per anzianità contributiva viene posticipato a 42 anni e 1 mese per gli uomini e 42 anni e 1 mese per le donne, è prevista inoltre una sanzione pari al 2% sul trattamento pensionistico per ogni anno inferiore al sessantaduesimo.
COMPILAZIONE LUL
Il termine ultimo per la compilazione del LUL viene posticipato per ciascun mese di riferimento dal giorno 16 del mese successivo all’ultimo giorno del mese successivo.
LAVORATORI STRANIERI All’articolo 5 del D.Lgs n. 286/1998 viene aggiunto il comma 9-bis ai sensi del quale in attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, anche ove non venga rispettato il termine di venti giorni il lavoratore straniero può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l’attività lavorativa fino ad eventuale comunicazione dell’Autorità di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l’indicazione dell’esistenza dei motivi ostativi al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno.
L’attività di lavoro può svolgersi nel rispetto delle seguenti condizioni:
? che la richiesta del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro sia stata effettuata dal lavoratore straniero all’atto della stipula del contratto di soggiorno, ovvero, nel caso di rinnovo, la richiesta sia stata presentata prima della scadenza del permesso, o entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso;
? che sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso.

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