I PARERI E LE CONSULENZE SPECIFICHE VENGONO DATE SOLO DIETRO
ACCETTAZIONE DEL
MANDATO E PAGAMENTO
Sintesi Manovra correttiva 2010
d.l. 78/2010
Partecipazione dei coMuni all’attività di accertaMento
I
comuni partecipano all’attività di accertamento fiscale e
contributivo, segnalando in particolare all’Agenzia delle
Entrate, alla Guardia di finanza e all’Inps elementi utili ad
integrare i dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai
contribuenti. Al fine della loro partecipazione
all’attività di controllo, i Comuni sono tenuti ad
istituire un consiglio tributario. La manovra, infatti,
per incentivare la collaborazione dei
Comuni ai controlli, oltre a riconoscere alle Amministrazioni
locali una quota di partecipazione più elevata (che passa dal 30 al 33%
dei tributi o mag- giori tributi riscossi), estende il compenso per la
collaborazione anche all’accertamento dei contributi,
riconoscendo la stessa percentuale sulle sanzioni irrogate
dagli enti previdenziali. art. 18
AggiornaMento della Banca dati catastale
Viene
richiesto un maggiore impegno dei comuni nell’aggiornamento della
banca dati catastale, assegnando ai consigli tributari locali,
che dovranno essere creati in tempi brevi, il compito di
coordinare le varie iniziative con l’Agenzia del Territorio per
il raggiungimento di questo obiettivo. art. 19
Uso liBero del contante
Dal
31 maggio 2010 scende ad e 5.000 la soglia entro cui è consentito l’uso
del contante e di mezzi di pagamento al portatore, ai fini
dell’ade- guamento del sistema antiriciclaggio alle disposizioni
comunitarie. art. 20
Operazioni iva di iMporto non inFeriore ad e 3.000 Con
apposito provvedimento saranno stabiliti modalità e termini per
semplificare ai contribuenti la comunicazione telematica all’Agenzia
delle Entrate delle operazioni rilevanti ai fini iva di
importo almeno pari ad e 3.000. art. 21
Nuovo redditoMetro
L’accertamento
sintetico potrà basarsi sul sostenimento di qualsiasi spesa effettuata
nel periodo d’imposta con la presunzione che dette spese siano
sostenute con i redditi conseguiti nello stesso anno, salva la
prova che il finanziamento è avvenuto con redditi diversi
da quelli dell’anno o da redditi non soggetti ad obblighi di
dichiarazione. L’accertamento richiede che il maggior
reddito superi almeno del 20% (in precedenza era il 25%) quello dichiarato. Diventa obbligatorio il contraddittorio preventivo. art. 22
Contrasto alle iMprese
Le
imprese che cessano l’attività entro un anno dalla data di inizio
sono specificamente considerate ai fini della selezione delle
posizioni da sottoporre a controllo da parte dell’Agenzia delle
Entrate, della Guardia di finanza e dell’Inps, in modo da
assicurare una vigilanza sistematica sulle situazioni a specifico
rischio di evasione e frode fiscale e contributiva. art. 23
Contrasto alle iMprese in perdita
Verranno
controllate sistematicamente le imprese che dichiarano perdite
per più di un periodo d’imposta (salvo il caso in cui
le perdite siano causate da compensi a soci o
amministratori). art. 24
operazioni intra-ue – Contrasto alle Frodi iva Per
contrastare i fenomeni delle frodi iva intra-ue, si è adeguato
alla normativa comunitaria il contenuto dell’art. 35,
D.P.R. 633/1972 [CFF 235], stabilendo, tra l’altro,
che un apposito Provvedimento fisserà criteri e modalità di
inclusione delle partite iva nella banca dati dei soggetti
passivi che effettuano operazioni intra-ue. art. 27
Incrocio dati tra inps e agenzia delle entrate
Aumentano
i controlli anche verso quei soggetti che hanno percepito e non
dichiarato redditi da lavoro dipendente e assimilati, sui quali
risultano versati contributi previdenziali ma non risultano
effettuate le previste ritenute. art. 28
Novità riscossione
Dal
1° luglio 2011, gli avvisi di accertamento e i
provvedimenti di irrogazione delle sanzioni emessi
dall’Agenzia delle Entrate, relativi al periodo d’imposta in corso al
31 dicembre 2007 e ai periodi d’imposta successivi, ai fini delle
imposte sui redditi e dell’Iva, dovranno conte- nere anche
l’intimazione al contribuente ad adempiere al pagamento delle somme
richieste con gli stessi atti impositivi entro il termine
di art. 29 presentazione del ricorso. È
stato previsto, inoltre, che gli stessi atti (avvisi di
accertamento e provvedimenti di irrogazione delle san-
zioni) divengono immediatamente esecutivi a decorrere dal momento della
loro notifica, senza necessità di attendere per la riscossione le
successive iscrizioni a ruolo.
Esclusione dell’autocompensazione per i deBiti su ruoli deFinitivi
Dal 1° gennaio 2011 la compensazione dei crediti di cui all’art. 17, co. 1, D.Lgs. 241/1997 [CFF 7418], relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell’importo dei debiti, di ammontare superiore a e 1.500, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento. In caso di inosservanza di tale divieto si applica la sanzione pari al 50% dell’importo indebitamente compensato. art. 31
OBBligo per i non residenti di indicazione del codice Fiscale
Viene
previsto un nuovo obbligo per i soggetti non residenti, che sono ora
tenuti ad indicare il codice fiscale in occasione
dell’apertura o della chiusura di qualsiasi rapporto con
operatori finanziari. art. 34
Consolidato nazionale – razionalizzazione dell’accertaMento
La manovra introduce una disposizione specifica (art. 40-bis, D.P.R. 600/1973)
concernente la rettifica delle dichiarazioni dei soggetti
aderenti al meccanismo di tassazione del consolidato fiscale, unita-
mente ad una procedura particolare per l’accertamento con adesione.
L’intervento è finalizzato, da un lato, a migliorare l’efficienza
dell’azione amministrativa e, dall’altro, a realizzare una maggiore
tutela del diritto alla difesa dei contribuenti sottoposti a controllo
nel particolare ambito del consolidato nazionale. art. 35
Disposizioni antiFrode
In
base ai nuovi commi dell’art. 28, D.Lgs. 231/2007, sulla base delle
decisioni del gafi e dell’ocse, nonché delle informazioni risultanti
dai rapporti di valutazione dei sistemi nazionali di prevenzione del
riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e delle difficoltà
riscontrate nello scambio di informazioni e nella cooperazione
bilaterale, il Ministro dell’economia e delle finanze, con proprio
decreto, individua una lista di paesi in ragione del rischio di
riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ovvero della mancanza di
un adeguato scambio di informa- zioni anche in materia
fiscale. art. 36
LIMITE teMporale alla sospensione triButaria
La
manovra, nell’intento di velocizzare la riscossione dei tributi,
modifica l’art. 47, co. 1, D.Lgs. 546/1992 [CFF 4698],
introducendo un limite temporale di 150 giorni alla sospensione
dell’atto impugnato dinnanzi alle ctp: la sospensione, quindi,
non ha più efficacia fino al deposito della sentenza della
Ctp, ma avrà un efficacia temporale limitata a 150 giorni. art. 38, co. 9