I PARERI E LE CONSULENZE SPECIFICHE VENGONO DATE SOLO DIETRO
                                     ACCETTAZIONE DEL MANDATO E  PAGAMENTO



Sintesi Manovra correttiva 2010


d.l. 78/2010

Partecipazione dei coMuni  all’attività di accertaMento

I comuni partecipano  all’attività di accertamento fiscale e contributivo, segnalando  in particolare all’Agenzia delle Entrate, alla Guardia di finanza e all’Inps elementi utili ad integrare  i dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti.  Al fine della loro partecipazione  all’attività di controllo,  i Comuni  sono tenuti ad istituire un consiglio tributario.
La  manovra, infatti,  per incentivare  la  collaborazione  dei  Comuni  ai controlli, oltre a riconoscere alle Amministrazioni locali una quota di partecipazione più elevata (che passa dal 30 al 33% dei tributi o mag- giori tributi riscossi), estende il compenso per la collaborazione anche all’accertamento  dei contributi, riconoscendo la  stessa  percentuale sulle sanzioni irrogate dagli enti previdenziali.   
art. 18

AggiornaMento della Banca dati catastale
  
Viene richiesto un maggiore impegno dei comuni  nell’aggiornamento della banca dati catastale, assegnando ai consigli tributari  locali, che dovranno essere  creati in tempi brevi, il  compito di coordinare le varie iniziative con l’Agenzia del Territorio  per il  raggiungimento di questo obiettivo.   
art. 19

Uso liBero del contante

Dal 31 maggio 2010 scende ad e 5.000 la soglia entro cui è consentito l’uso del contante e di mezzi di pagamento  al portatore, ai fini dell’ade- guamento del sistema antiriciclaggio alle disposizioni comunitarie.   
art. 20
  
Operazioni iva di iMporto non inFeriore ad e 3.000  
 Con apposito provvedimento saranno stabiliti modalità e termini per semplificare ai contribuenti la comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate delle operazioni  rilevanti ai fini  iva di importo almeno pari ad e 3.000.   
art. 21

Nuovo redditoMetro

L’accertamento sintetico potrà basarsi sul sostenimento di qualsiasi spesa effettuata nel periodo d’imposta con la presunzione che dette spese siano sostenute con i redditi conseguiti  nello stesso anno, salva la prova che il finanziamento   è avvenuto con redditi diversi da quelli dell’anno o da redditi non soggetti ad obblighi di dichiarazione. L’accertamento  richiede che il  maggior reddito superi almeno del
20% (in precedenza era il 25%) quello dichiarato.  Diventa  obbligatorio
il contraddittorio preventivo.   
art. 22

Contrasto alle iMprese

Le imprese che cessano l’attività entro un  anno dalla data di inizio sono specificamente considerate ai fini  della selezione delle posizioni da sottoporre a controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate, della Guardia di finanza e dell’Inps,  in modo da assicurare una vigilanza sistematica sulle situazioni a specifico rischio di evasione e frode fiscale e contributiva.   
art. 23

Contrasto alle iMprese in perdita

Verranno  controllate sistematicamente le imprese  che dichiarano perdite per più di un periodo  d’imposta  (salvo  il caso in cui le perdite siano causate da compensi a soci o amministratori).   
art. 24

operazioni intra-ue –
Contrasto alle Frodi iva   
Per contrastare  i fenomeni delle frodi iva intra-ue, si è adeguato alla normativa  comunitaria  il contenuto dell’art. 35, D.P.R. 633/1972 [CFF   235],  stabilendo, tra l’altro, che un apposito Provvedimento  fisserà criteri e modalità di inclusione delle partite iva nella banca  dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intra-ue.   
art. 27

Incrocio dati tra inps e agenzia delle entrate

Aumentano i controlli  anche verso quei soggetti che hanno percepito e non dichiarato redditi da lavoro dipendente e assimilati, sui quali risultano versati contributi previdenziali  ma non risultano effettuate le previste ritenute.   
art. 28

Novità riscossione

Dal 1° luglio 2011, gli  avvisi di accertamento e i provvedimenti   di irrogazione delle sanzioni emessi dall’Agenzia delle Entrate, relativi al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007 e ai periodi d’imposta successivi, ai fini delle imposte sui redditi e dell’Iva, dovranno  conte- nere anche l’intimazione al contribuente ad adempiere al pagamento delle somme richieste con gli stessi atti impositivi entro il  termine di   
art. 29 presentazione del ricorso. È  stato previsto, inoltre, che gli  stessi atti (avvisi di accertamento e provvedimenti  di irrogazione  delle san- zioni) divengono immediatamente esecutivi a decorrere dal momento della loro notifica, senza necessità di attendere per la riscossione le successive iscrizioni a ruolo.   

Esclusione dell’autocompensazione per i deBiti  su ruoli deFinitivi

Dal 1° gennaio 2011 la compensazione dei crediti di cui all’art. 17, co.
1, D.Lgs. 241/1997  [CFF  7418], relativi alle imposte erariali, è vietata
fino a concorrenza  dell’importo dei debiti, di ammontare superiore a e
1.500, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento.
In  caso di inosservanza di tale divieto si applica la sanzione pari al
50% dell’importo indebitamente  compensato.   
art. 31

OBBligo  per i non residenti di indicazione del codice Fiscale

Viene previsto un nuovo obbligo per i soggetti non residenti, che sono ora tenuti ad indicare il  codice fiscale in occasione dell’apertura  o della chiusura di qualsiasi rapporto con operatori finanziari.   
art. 34

Consolidato nazionale – razionalizzazione dell’accertaMento

La  manovra introduce  una disposizione  specifica  (art. 40-bis,  D.P.R.
600/1973) concernente la rettifica delle dichiarazioni  dei soggetti aderenti al meccanismo di tassazione del consolidato fiscale, unita- mente ad una procedura particolare per l’accertamento con adesione. L’intervento è finalizzato, da un lato, a migliorare l’efficienza dell’azione amministrativa e, dall’altro, a realizzare una maggiore tutela del diritto alla difesa dei contribuenti sottoposti a controllo nel particolare ambito del consolidato nazionale.   
art. 35

Disposizioni antiFrode

In base ai nuovi commi dell’art. 28, D.Lgs. 231/2007, sulla base delle decisioni del gafi e dell’ocse, nonché delle informazioni risultanti dai rapporti di valutazione dei sistemi nazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo  e delle difficoltà riscontrate nello scambio di informazioni e nella cooperazione bilaterale, il Ministro dell’economia e delle finanze, con proprio decreto, individua una lista di paesi in ragione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ovvero della mancanza di un adeguato scambio di informa- zioni anche in materia fiscale.   
art. 36

LIMITE  teMporale alla sospensione triButaria

La manovra,  nell’intento di velocizzare la riscossione dei tributi, modifica l’art. 47, co. 1, D.Lgs. 546/1992 [CFF  4698],  introducendo un limite temporale di 150 giorni alla sospensione dell’atto impugnato dinnanzi alle ctp:  la sospensione, quindi, non ha più efficacia fino al  deposito della sentenza della Ctp,  ma avrà un efficacia temporale  limitata  a
150 giorni.   
art. 38, co. 9
 

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